Motivo di iscrizione anagrafica per richiedente protezione speciale già cancellato da altro comune per allontanamento dalla struttura di accoglienza
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiCi è stata richiesta l'iscrizione di un bambino con il cognome del padre, deceduto prima della nascita del bambino. La mamma del bambino non era sposata, né convivente, né residente con il de cuius.
In questi casi quale è la procedura corretta per l'iscrizione anagrafica del bambino?
In casi come questi la dichiarazione va fatta dalla sola madre (formula 24) in un secondo tempo potrà richiedere l'attribuzione del cognome paterno per via giudiziale.
Nel caso si fosse trattato di filiazione fuori dal matrimonio poteva essere dichiarata in presenza di entrambi i genitori e quindi andava attribuito al bambino il cognome del padre o quella del padre e l'aggiunta di quello della madre (l'atto di nascita avrebbe riportato in questo caso anche la paternità).
Per il Suo caso intervenendo la sola madre (in quanto il padre è deceduto), il cognome potrà essere quindi solo quello della madre e la paternità non potrà essere indicata.
Ovviamente in un secondo tempo può essere presentata istanza per il cambio del cognome ai sensi dell'art. 89 del D.P.R. n. 396/2000 mediante ricorso alla Prefettura oppure nel caso l’interessata voglia rivolgersi al Tribunale sarà quest’organo che disporrà in merito.
La legge italiana permette di registrare un nato con il cognome del padre defunto solo se la tempistica tra nascita del bambino e morte del genitore è compatibile con un concepimento con il padre ancora vivo.
Se la nascita avviene entro i trecento giorni dalla morte del marito, trova applicazione l’art. 232, co. 1 del codice civile, che si avvale della c.d. presunzione di concepimento ovvero «si presume concepito durante il matrimonio il figlio nato quando sono trascorsi centottanta giorni dalla celebrazione del matrimonio e non sono ancora trascorsi trecento giorni dalla data dell’annullamento, dello scioglimento o della cessazione degli effetti civili del matrimonio».
In questi casi (nascite avvenute nei trecento giorni dalla cessazione del vincolo matrimoniale) non vi sarebbero impedimenti giuridici e l’ufficiale dello stato civile, sulla base delle dichiarazioni ricevute, può redigere l’atto di nascita senza alcuna difficoltà.
Senza che si decida di adoperare una delle due opzioni il cognome rimarrà quello materno
15 aprile 2022 Roberto Gimigliano
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2103, sintomo n. 2133
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
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