Nel Ccnl funzioni locali l’indennità di disagio è stata sostituita dall’indennità condizioni di lavoro disciplinata dall’art. 70-bis e comprendente il ristoro per lo svolgimento di attività disagiate, attività esposte ai rischi ed attività implicanti il maneggio lavori.
Con il parere CF48 del 3.4.2019 l’ARAN, rispetto a questa nuova indennità ha espresso i seguenti orientamenti. Si tratta di una unica indennità, che vale a remunerare, anche complessivamente, tutte le diverse fattispecie ivi considerate, nell’ambito di un importo massimo di € 10 giornalieri. Pertanto, la circostanza che venga considerata solo una o più delle condizioni legittimanti, può valere solo a determinare il concreto ammontare dell’indennità di cui si tratta all’interno del tetto massimo di € 10.
Così, ad esempio, l’indennità potrebbe essere riconosciuta in un importo più elevato a favore del lavoratore che, addetto al maneggio valori, si trovi ad operare anche in una situazione di disagio, rispetto ad altro lavoratore che, invece, renda solo la propria prestazione in una condizione di disagio.
La nuova indennità è commisurata ai giorni di effettivo svolgimento delle attività legittimanti ed il suo ammontare è determinato in sede di contrattazione integrativa, sulla base di specifici criteri individuati direttamente dal CCNL e cioè:
a) l’effettiva sussistenza ed incidenza di ciascuna delle condizioni legittimanti sulle attività svolte dal dipendente;
b) le caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali e ambientali degli enti interessati e degli specifici settori di attività.
Ciò premesso l’indennità di condizioni di lavoro può essere riconosciuta laddove alla prestazione lavorativa sia riconducibile una condizione di disagio che rientri tra i criteri previsti dalla contrattazione integrativa.
La misura dell’indennità deve tenere conto dei seguenti 3 criteri così definiti, ai sensi dell’art. 70-bis, comma 3, lett. a) e b) del nuovo CCNL. Di seguito viene fornita una esemplificazione a puro scopo orientativo:
- effettiva incidenza di ciascuna delle causali erogative di cui al comma 1 dell’art- 70-bis che costituiscono presupposto applicativo dell’indennità, nell’ambito delle attività svolte dal dipendente. Il sistema di ponderazione dell’incidenza delle predette causali, ai sensi della lettera a) del richiamato comma 3, deve essere strutturato su base numerica, assumendo, nell’ipotesi proposta, la scala decimale ripartita su ciascun fattore di esposizione, come di seguito indicato:
- rischio fino a 6 (scala sviluppata su 0,5 decimali)
- disagio fino a 3 (scala sviluppata su 0,5 decimali)
- maneggio valori fino a 1 (scala sviluppata su 0,5 decimali)
- caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali ed ambientali dell’amministrazione (benchmark esterno);
- ente con competenze indirette in ambiti della sicurezza urbana, della tutela dell’ambiente e sociale, con limitate problematiche sociali e non rilevanti disagi socio–economici, di limitate dimensioni strutturali e articolazioni organizzative interne ed esterne: indice 0,9
- ente con competenze dirette in ambiti della sicurezza urbana, della tutela dell’ambiente e sociale, con significative problematiche sociali e con rilevanti disagi socio–economici, di medie dimensioni strutturali e articolazioni organizzative interne ed esterne: indice 1,0
- ente con rilevanti competenze dirette in ambiti della sicurezza urbana, della tutela dell’ambiente e della tutela sociale, con elevate problematiche sociali e con estesi disagi socio–economici, di rilevanti dimensioni strutturali e articolazioni organizzative interne ed esterne: indice 1,1;
- caratteristiche istituzionali, dimensionali, sociali ed ambientali dello specifico settore di attività (benchmark interno).
- settore con competenze in materia di sicurezza sociale indice 0,4
- settore con competenze in materia di gestione e di maneggio di valori indice 0,2
- settore con competenze in materia di tutela ambientale indice 0,6
- settore con competenze in materia di sicurezza urbana indice 0,7
- settore con competenze in materia di tutela sociale indice 0,3
- settore con competenze in materia di manutenzioni tecniche indice 0,8
- settore con competenze in materia di … indice 0,8
Si ipotizzi la valutazione della posizione funzionale che debba essere valutata ai fini dell’applicazione dell’istituto in parola, come segue:
- incidenza: rischio 4, disagio 1, maneggio valori 0, totale = 5
- caratteristiche esterne: tipologia di ente b) = indice 1
- caratteristiche interne: settore G. = indice 0,8
- valore minino e massimo della misura giornaliera dell’indennità: da 1 a 10 euro
- valore di riferimento ai fini della misura dell’indennità per la specifica posizione = 5 x 1 x 0,8 = 4,0
che corrisponde, nell’ambito della forbice economica contrattualmente definita, ad un’indennità giornaliera di 4 euro.
Il valore dell’indennità giornaliera per la posizione interessata è determinata, quindi, in € 4 per ciascuna giornata di presenza effettiva al lavoro, dovendosi escludere, in ogni caso, dal computo dell’indennità, le assenze giustificate dal lavoro, sia per intere giornate di attività che per assenze ad ore che abbiano il carattere della prevalenza rispetto al debito orario giornaliero del lavoratore in occasione della giornata di assenza, da cui: € 4,0 per singola giornata moltiplicato le giornate lavorative medie mensili pari a n. 22 giornate = € 88,00 mensili lordi per l’applicazione dell’indennità di condizioni di lavoro.
13 aprile 2022 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4320, sintomo n. 4431