Formazione da remoto a dipendente in malattia
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Fabio Venanzi
QuesitiCon la presente si chiede assistenza al fine della gestione di una pratica di un nostro dipendente che fino al 31.03.2022 è stato in aspettativa non retribuita e ci ha comunicato l'impossibilità di riprendere servizio a partire dal 01.04.2022 per motivi di salute.
Il dipendente ci ha trasmesso la documentazione medica che gli hanno rilasciato, sia in lingua originale sia tradotta in italiano. Attualmente il dipendente si trova in un paese estero, ovvero in Costa Rica, e non rientrerà in Italia fino a quando non sarà guarito. L’INPS dichiara che per tale certificato medico è necessaria l'apostille affinché sia valido. Il dipendente ad oggi non l'ha presentata.
Ci chiede se la documentazione che ci ha inviato è sufficiente per avere diritto alla malattia.
Si ritiene che la risposta debba essere negativa.
Infatti, la corresponsione dell’indennità di malattia può aver luogo solo dopo la presentazione all’INPS della certificazione originale, legalizzata a cura della rappresentanza diplomatica o consolare all'estero.
Ove la suddetta certificazione di malattia non risulti ancora legalizzata al momento del rientro in patria del lavoratore, la regolarizzazione potrà avvenire, a cura dello stesso, anche in un momento successivo, purché ovviamente entro i termini di prescrizione annuale.
Sono esenti da legalizzazione i Paesi aderenti alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 – tra cui è annoverato il Costa Rica – a condizione che gli atti e i documenti rilasciati da suddetti Paesi rechino “l’Apostille”, ossia un tipo di legalizzazione semplificata che certifica la veridicità della firma, la qualità del firmatario e l’autenticità del sigillo o timbro apposto.
12 aprile 2022 Fabio Venanzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4314, sintomo n. 4425
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
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