Processi di valutazione di impatto sociale delle politiche pubbliche di integrazione sociale dei migranti
IFEL - Webinar/e-Learning 3 novembre 2022
Risposta del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiUna cittadina romena, residente in questo Comune dal 06-12-2007 per immigrazione dalla Romania, presenta la richiesta di rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente, ai sensi dell’art. 14 del D. Lgs. n° 30/2007.
Dalla documentazione presentata e dalle verifiche d’ufficio risulta quanto segue.
La medesima ha prestato attività lavorativa come badante dal 03-12-2007 al 03-07-2010, con contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato.
Il Centro impiego comunica che, a seguito della cessazione del rapporto di lavoro del 03-07-2010, è avvenuta l’iscrizione come disoccupato, ai sensi della normativa vigente, in data 05-07-2010.
La medesima ha prestato attività lavorativa come badante dal 07-03-2011 al 31-03-2012, con contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato.
Il Centro Impiego comunica che, seguito della cessazione del rapporto di lavoro del 31-03-2012, è stata confermata l’iscrizione come disoccupato, ai sensi della normativa vigente, in data 04-04-2012.
La medesima ha prestato attività lavorativa come colf dal 01-12-2017 al 20-07-2018, con contratto di lavoro domestico a tempo indeterminato.
Il Centro impiego comunica che, a seguito della cessazione del contratto avvenuta in data 20-07-2018, tale contratto, in base alla normativa vigente, ha determinato la decadenza del precedente stato di disoccupazione e la signora non ha più rilasciato l’immediata disponibilità al lavoro dopo questa data.
La medesima allega anche l’estratto conto previdenziale (allegato in copia).
Alla luce di quanto sopra, si chiede se la cittadina romena ha maturato il diritto al rilascio dell’attestazione di soggiorno permanente o se siano necessarie ulteriori verifiche.
La Direttiva 2004/38/CE in ordine al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri unitamente al D.Lgs. 30/2007 e La Corte di Giustizia Europea con la pronuncia del 21.12.2011 (procedimenti n. 424/10 e 425/10 Ziolkowski – Szeja ) ha dato importanti indirizzi per quel che riguarda il rilascio dell’attestato di soggiorno permanente.
In questa importante pronuncia, la Corte affronta due punti cardine: Il primo riguarda la nozione ed interpretazione del “soggiorno legale” in uno Stato membro. Cosa debba intendersi cioè per “soggiorno legale” e le condizioni per considerarlo tale, il secondo riguarda la durata del soggiorno legale, considerata ai fini dell’acquisizione del diritto al soggiorno permanente. In primo luogo, osserva la Corte, il diritto al soggiorno permanente si acquisisce dopo 5 anni di soggiorno legale. Il soggiorno legale dello straniero in uno Stato membro diverso da quello di provenienza dello straniero è soddisfatto se siano state rispettate le condizioni previste all’articolo 7 della direttiva.
Occorre prendere atto che la direttiva 2004/38 risulta, in particolare, attenta che le dette condizioni sono dirette, segnatamente, a evitare che queste persone divengano un onere irragionevole per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante.
Compete all’ufficiale d’anagrafe la valutazione della sussistenza dei presupposti per il rilascio dell’attestato permanente.
Il documento di soggiorno permanente non è obbligatorio ma può però rivelarsi un utile strumento per l'adempimento di formalità amministrative o nei rapporti con le autorità competenti(non occorre dimostrare di avere un lavoro, di disporre di risorse sufficienti, di un'assicurazione sanitaria, ecc. ed è disciplinato dall' art.14, d.lgs. 6 febbraio 2007, n.30 e succ. mod. ("Attuazione della direttiva 2004/38/CE relativa al diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri").
Tale attestato non è quindi un'autorizzazione al soggiorno a tempo indeterminato, ma rappresenta la prova che, al momento del suo rilascio, l'interessato ha dimostrato il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente.
La condizione che il cittadino dell'Unione abbia soggiornato legalmente deve intendersi nel senso che nel corso dei cinque anni di soggiorno l'interessato abbia risieduto nel territorio alle condizioni previste dalla normativa (d.Lgs. n.30/2007, ovvero mantenendo la qualità di lavoratore o equiparato, oppure, in alternativa, essendo in possesso, direttamente o indirettamente, delle risorse e della assicurazione sanitaria necessarie a non gravare eccessivamente sui costi sociali) e senza essere stato oggetto di misure di allontanamento.
In pratica occorre fare riferimento alle linee guida le quali evidenziano con chiarezza come l’attestato di soggiorno permanente sia legato più alla regolarità del soggiorno legale dimostrato da un comportamento ligio alle regole ed alle leggi dello Stato che lo ospita, che ad altri aspetti quali il lavoro, la copertura sanitaria etc.
Per il caso prospettato il soggetto aveva una copertura sanitaria nei periodi lavorativi (in quanto obbligatoria) che potrà essere venuta meno nel momento in cui ha perso il lavoro ma non per questo non si può ritenere che la cittadina sia regolarmente soggiornante. Procederei al rilascio dell’attestato permanente.
11 aprile 2022 Roberto Gimigliano
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