Cremazione/ dispersione delle ceneri

Risposta dell'Avv. Elena Conte

Quesiti
di Conte Elena
12 Aprile 2022

Si chiede se l'iter per la richiesta di cremazione/ dispersione delle ceneri subisce dei cambiamenti a seguito della fine del periodo emergenziale dovuto al covid.

Con la cessazione del periodo di emergenza viene ripristinato l'iter precedente o si può continuare ad utilizzare la procedura semplificata?

Risposta

Il 31 marzo 2022 è cessato lo stato di emergenza per pandemia da COVID-19, proclamato con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 e successivamente prorogato (cfr. D.L. 24 dicembre 2021, n. 221 “Proroga dello stato di emergenza nazionale e ulteriori misure per il contenimento della diffusione dell’epidemia da COVID-19” convertito, con modificazioni, in L. 18 febbraio 2022, n. 11).


Anche il settore funerario verrà inciso dalla cessazione dello stato di emergenza a partire dal 1° aprile 2022, così come previsto dal D.L. 24 marzo 2022, n. 24 recante “Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto alla diffusione dell’epidemia da COVID-19, in conseguenza della cessazione dello stato di emergenza”.


In particolare, come disposto dalla circolare del Ministero della salute n. 818 dell’11 gennaio 2021 (alla lettera G.) il periodo temporale di applicazione delle indicazioni emergenziali si concluderà un mese dopo il termine della fase emergenziale stessa, quindi il 30 aprile 2022.


Continueranno inoltre a trovare applicazione, fino allo stesso termine temporale, anche le indicazioni – contenute negli allegati 1 e 2 della medesima circolare – riguardanti misure speciali ed integrative di quelle già previste dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 per i defunti di malattia infettivo diffusiva, riguardanti nello specifico le cautele e indicazioni da adottare per la gestione dei defunti ed il potenziamento delle strutture di deposito temporaneo e della ricettività dei cimiteri.


Per ciò che concerne la semplificazione del rilascio delle autorizzazioni necessarie in caso di morte, per facilitare l’attuazione della cremazione e delle pratiche funebri, essendo tali disposizioni adottate con Ordinanza del Capo Dipartimento per la Protezione Civile in relazione alla fase emergenziale, esse cessano di produrre effetti con la cessazione dello stato di emergenza.


Tutto ciò che è contenuto nell’OCDPC n. 664 del 18 aprile 2020 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” e nell’OCDPC del 25 marzo 2020, n. 655 “Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in relazione all’emergenza relativa al rischio sanitario connesso all’insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”, art. 4, comma 2 cessa di produrre effetti con il termine dello stato di emergenza.
 

In sintesi, fino al 30 aprile 2022, continuano ad applicarsi le indicazioni della circolare del Ministero della salute n. 818/2021. Dopo il 30 aprile, le indicazioni speciali per il settore funerario cessano di essere applicate e si dovrà fare riferimento sia alle norme del regolamento di polizia mortuaria 10 settembre 1990 n. 285 che alle leggi regionali in tema di malattie infettivo-diffusive, se non interverranno ulteriori indicazioni in merito.


Tuttavia, ai sensi dell’art. 1 del citato D.L. 24 marzo 2022, n. 24, considerato che ad oggi, nonostante la cessazione dello stato d’emergenza, persistono comunque esigenze di contrasto alla diffusione della pandemia da COVID-19, entro il termine del 31 dicembre 2022 e con efficacia limitata a tale termine, possono essere adottate una o più ordinanze contenenti misure derogatorie negli ambiti interessati, allo scopo di adeguare all’evoluzione dello stato della pandemia da COVID-19 le relative misure di contrasto, nel rispetto dei principi generali del vigente ordinamento giuridico.

11 aprile 2022             Elena Conte

 

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