Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiQuesto Comune deve bandire un concorso per coprire due posti a tempo indeterminato di categoria C, posizione economica C1, profilo professionale di Istruttore Amministrativo, di cui un posto a tempo pieno e l’altro a tempo parziale al 50% (18 ore settimanali).
Si chiede se sia necessario disciplinare nel bando di concorso (nel vigente regolamento interno non è previsto nulla in merito) la modalità dell’eventuale scorrimento della graduatoria.
Si riporta un esempio per meglio esplicitare la questione.
Al primo classificato si assegna il posto a tempo pieno ed al secondo classificato si assegna il posto a tempo parziale.
Il secondo classificato non supera il periodo di prova oppure si dimette dopo pochi giorni, ecc…
Pertanto, al terzo classificato viene chiesto di coprire il posto a tempo parziale: il terzo classificato accetta.
Il giorno dopo, il primo classificato si dimette durante il periodo di prova: a questo punto sarebbe corretto chiedere al terzo classificato oppure al quarto classificato di coprire il posto a tempo pieno?
Inoltre, il terzo classificato avrebbe potuto rifiutare in precedenza il posto a tempo parziale?
Si deve ritenere che non sia corretto attivare un'unica procedura concorsuale per posizioni lavorative non omogenee, laddove la omogeneità deve riguardare sia il profilo professionale e la categoria di inquadramento che il profilo giuridico (tempo pieno o tempo parziale).
L’omogeneità della posizione lavorativa è funzionale a garantire che i partecipanti siano esattamente interessati ad una specifica posizione lavorativa. Infatti, coloro che partecipano ad un concorso a tempo pieno potrebbero non essere interessati ad una posizione lavorativa a tempo parziale e viceversa. Un'unica graduatoria per le due posizioni lascerebbe in una condizione di incertezza i partecipanti e lederebbe i principi cui devono adeguarsi le procedure di reclutamento e gli scorrimenti delle graduatorie che sono possibili nella misura in cui la posizione per la quale la graduatoria si è formata sia esattamente corrispondente a quella del posto da coprire.
A tal proposito in giurisprudenza è stato ribadito, con riferimento al “profilo e alla categoria professionale del posto che si intende coprire”, che devono essere del tutto corrispondenti a quelli per i quali è stato bandito il concorso la cui graduatoria si intende utilizzare. La stessa omogeneità deve sussistere anche per ogni altro elemento che connota e caratterizza i posti in comparazione (quello da coprire e quello messo a concorso), come il regime giuridico dei profili, che ha riflessi anche sulla partecipazione dei canditati e, quindi, sul numero dei concorrenti. In particolare, il raffronto delle caratteristiche dei posti da coprire deve essere effettuato sulla base della categoria e del profilo professionale, prestando attenzione ai contenuti della prestazione e alle competenze richieste. Si devono, pertanto, verificare attentamente le declaratorie associate ai due profili per escludere che vi siano aspetti differenziali sia con riferimento alle competenze richieste che con riferimento al contenuto della prestazione esigibile; in caso, invece, che questi aspetti differenziali siano presenti è da escludere che i due profili possano essere considerati equivalenti.
Pertanto, si ritiene che una graduatoria formatasi per assunzioni a tempo a tempo pieno non possa essere utilizzata per assunzioni a tempo parziale, in quanto in questo modo potrebbe essere stata impedita la partecipazione alla procedura concorsuale a coloro che fossero interessati solo ad un rapporto di lavoro a tempo parziale.
11 aprile 2022 Angelo M. Savazzi
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Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale – 26 maggio 2025
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