Appalto servizio gestione biblioteca - Importo a base d'asta.

Risposta del Dott. Pietro Salomone

Quesiti
di Salomone Pietro
11 Aprile 2022

Appalto novennale con possibilità di proroga di ulteriori anni tre servizio di gestione biblioteca.

Nell'ambito dell'appalto in oggetto da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa, è legittimo determinare come importo a base d'asta il costo dell'intero servizio al netto delle spese al personale che devono rispettare le tariffe prestabilite dal contratto nazionale federculture o è obbligatorio determinare come importo a base di gara l'intero costo del servizio?

Risposta

L’importo a base di gara deve essere quello complessivo corrisposto all’operatore economico comprensivo del costo del personale. L’importo a base di gara risulta omnicomprensivo dei costi di personale, costi di gestione, spese ed utile dell’operatore economico.

I bandi di gara per l’affidamento di appalti pubblici di lavori, forniture e servizi devono prevedere un prezzo a base d’asta, cioè l’importo del valore complessivo dell’appalto stimato dalla stazione appaltante in relazione ai prezzi di mercato. Pertanto, il bando di gara che prevede prezzi a base d’asta palesemente incongrui, non aggiornati ed oggettivamente inferiori a quelli di mercato è illegittimo per violazione degli artt. 89 e 133 comma 8 del Codice, che impongono di utilizzare prezzi ancorati all’effettivo andamento del mercato.

In merito all’argomento della proroga o rinnovo è bene ricordare quanto stabilito nel Chiarimento al Quesito n.365/2018 del Servizio Supporto Giuridico del MIMS: L’espressione “’importo massimo stimato come valore contrattuale dell’appalto” di cui all’art. 35, comma 4 del Codice si riferisce al valore stimato di un appalto pubblico. Tale valore non è lo stesso dell’importo a base d’asta (che a sua volta si compone dell’importo a base d’asta soggetto a ribasso e dell’importo a base d’asta non soggetto a ribasso). Ai sensi dell’art. 35 del Codice, il valore stimato di un appalto da prendere in considerazione al fine di valutare l’eventuale superamento della soglia comunitaria è quello derivante dalla somma dell’importo a base di gara (al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, nonché degli oneri per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze non soggetti a ribasso) e di eventuali opzioni, rinnovi, premi e pagamenti. Tra le opzioni rientrano anche i servizi analoghi di cui all’art. 63, comma 5 del Codice. Pertanto, per determinare il valore stimato dell’appalto, all’importo a base d’asta devono esser aggiunti – eventualmente -opzioni, rinnovo, premi e pagamenti. Al contrario, come correttamente rappresentato, nell’importo a base d’asta non occorre tener conto di eventuali opzioni. Si precisa, infine, che l’importo a base d’asta è il valore di riferimento per la presentazione delle offerte economiche da parte dei concorrenti. Il valore complessivo dell’appalto di cui all’art. 35, invece, è fondamentale soprattutto per individuare la corretta procedura da seguire nell’aggiudicazione di un appalto con relativi obblighi di pubblicità (contratto di rilevanza europea oppure contratto sotto soglia), nonché per verificare gli obblighi previsti dall’art. 21 del Codice di inserire, rispettivamente, i lavori nella programmazione triennale dei lavori e le forniture/servizi nel programma biennale di forniture e servizi (è, infatti, obbligatorio l’inserimento dei lavori il cui valore stimato dell’appalto è pari o superiore a € 100.000 o l’inserimento delle forniture/servizi d’importo unitario stimato pari o superiore a € 40.000).

7 aprile 2022                 Pietro Salomone

 

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