Ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28 del D.P.R.600/73

Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli

Quesiti
di Bertuccioli Fabio
11 Aprile 2022

Nella ripartizione dei contributi MIUR del fondo nazionale 0-6 verso gli asili privati, bisogna applicare la ritenuta d'acconto del 4%? Ed inoltre, in caso affermativo, è necessario far compilare ai beneficiari preventivamente la dichiarazione sulla applicazione della ritenuta o essendo disposta per Legge non occorre?

Risposta

L’art. 28, D.P.R. n. 600/1973 dispone che “Le regioni, le province, i comuni, gli altri enti pubblici e privati devono operare una ritenuta del quattro per cento a titolo di acconto delle imposte indicate nel comma precedente [imposta sul reddito delle persone fisiche e imposta sul reddito delle società], con obbligo di rivalsa sull'ammontare dei contributi corrisposti ad imprese, esclusi quelli per l'acquisto di beni strumentali”.

L’assegnazione alle scuole dell’infanzia paritarie delle risorse assegnate a valere sul Fondo nazionale per il Sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, determina l’erogazione a carico dell’Ente di un contributo in conto esercizio, che integra la fattispecie di cui alla normativa suddetta.

Infatti nel solo caso di contributi erogati con fondi comunitari (o cofinanziati, cioè con fondi comunitari + quota fondi statali / comunali) per il “principio dell’integrità dei pagamenti” (rinvenibile nei regolamenti UE) gli stessi devono essere riconosciuti per il loro importo integrale, senza applicazione di alcuna decurtazione (Ris. AdE n. 51/E/2020).

In relazione ai destinatari del contributo, il termine “imprese” contenuto nell’articolo 28 del D.P.R. n.600/1973 è riferibile sia a soggetti che rivestono la qualifica di imprenditori commerciali, sia a soggetti che, pur non rivestendo tale qualifica, abbiano conseguito redditi di natura commerciale o che posseggano, più in generale, redditi la cui determinazione ha luogo sulla base delle disposizioni disciplinanti il reddito d’impresa. La casistica riguardante la rilevanza reddituale, e quindi l’assoggettamento o meno alla ritenuta del 4%, è particolarmente articolata proprio con riferimento agli enti non commerciali, nel campo dei quali esistono svariate eccezioni di “decommercializzazione”.

È pertanto sempre consigliabile per l’Ente erogatore acquisire e depositare agli atti le dichiarazioni rese dagli enti titolari e/o gestori del servizio, relative all' assoggettabilità o non assoggettabilità del contributo in argomento alla ritenuta d'acconto prevista dall'art. 28 del D.P.R.600/73.

6 aprile 2022                Fabio Bertuccioli 

 

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