Titolo di studio specifico per l'assunzione presso alcune aree dell'ente

Risposta del Dott. Eugenio De Carlo

Quesiti
di De Carlo Eugenio
11 Aprile 2022

Esiste una norma di legge che preveda la necessità di uno specifico titolo di studio per l'assunzione presso alcune aree dell'ente? oppure è tutto rimesso alla discrezionalità dell'amministrazione che con atto di giunta approva il regolamento dei concorsi? in particolare il nostro regolamento prevede il diploma di geometra, perito industriale, maturità tecnica etc per le posizioni di categoria C area tecnica ed il diploma di ragioneria o analista contabile per l'area finanziaria, qual è la norma a monte che sottende a tale previsione?

Risposta

La giurisprudenza amministrativa riconosce in capo all'amministrazione «un potere discrezionale nell'individuazione della tipologia dei titoli richiesti per la partecipazione, da esercitare tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire» (cfr., Cons. Stato, Sez. V, 18 ottobre 2012, n. 5351; Cons. Stato, Sez. VI, 3 maggio 2010, n. 2494). Nondimeno, la stessa giurisprudenza ha chiarito che: «in assenza di una fonte normativa che stabilisca autoritativamente il titolo di studio necessario e sufficiente per concorrere alla copertura di un determinato posto o all’affidamento di un determinato incarico, la discrezionalità nell’individuazione dei requisiti per l’ammissione va esercitata tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richieste per il posto da ricoprire o per l’incarico da affidare, ed è sempre naturalmente suscettibile di sindacato giurisdizionale sotto i profili della illogicità, arbitrarietà e contraddittorietà» (Cfr. Consiglio di Stato sez. V, 28 febbraio 2012, n. 2098).

A fronte del riconoscimento in capo all'amministrazione banditrice del concorso pubblico di un ampio potere discrezionale nell'individuazione dei titoli di studio ritenuti indispensabili per l'ammissione ad una procedura selettiva, lo stesso non può tuttavia trasmodare in manifesta inadeguatezza, irragionevolezza, illogicità od arbitrarietà della scelta compiuta, con i conseguenti vulnera sotto il profilo della legittimità, come avviene nel caso in cui, tenendo conto della professionalità e della preparazione culturale richiesta per il posto da ricoprire, la previsione del bando ecceda nella previsione dei titoli culturali richiesti.

Pertanto, una volta che l’Ente abbia esercitato detta facoltà di determinare i titoli di accesso, il tema sarà quello di eventuale equipollenza rispetto ai titoli previsti. L’equipollenza fra titoli di studio in vista della partecipazione a pubblici concorsi può essere stabilita dalle norme, primarie o secondarie, ma non dall’amministrazione o dal giudice; in particolare, quando un bando richieda tassativamente il possesso di un determinato titolo di studio per l’ammissione ad un pubblico concorso, senza prevedere il rilievo del titolo equipollente, non è consentita la valutazione di un titolo diverso, salvo che l’equipollenza non sia stabilita da una norma di legge. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, l. n. 341 del 1990, il giudizio di equipollenza tra i titoli di studio ai fini dell'ammissione ai pubblici concorsi – proseguono i giudici - appartiene esclusivamente al legislatore e, di conseguenza, l'unico parametro cui fare corretto riferimento è quello fissato dalla legge e dall'ordinamento della pubblica istruzione, secondo il quale i titoli di studio sono diversi tra loro e le equipollenze costituiscono eccezioni non suscettibili di interpretazione estensiva ed analogica; in quest’ottica, un marginale ruolo di integrazione può essere riconosciuto all’amministrazione solo ove espressamente previsto dal bando di concorso, che dello stesso costituisce lex specialis. Ove il bando ammetta come requisito di ammissione un determinato diploma di laurea o titolo equipollente tout court, l’amministrazione potrà procedere ad una valutazione di equipollenza sostanziale; se invece il bando richieda un determinato titolo di studio o quelli ad esso equipollenti ex lege, siffatta determinazione deve essere intesa in senso tassativo, con riferimento alla valutazione di equipollenza formulata da un atto normativo e non può essere integrata da valutazioni di tipo sostanziale compiute ex post dall'Amministrazione.

6 aprile 2022                Eugenio De Carlo

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4301, sintomo n. 4412

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