Mancata conformazione della SCIA

Risposta di Ambrogio Fichera

Quesiti
di Fichera Ambrogio
09 Aprile 2022

Riceviamo al Suap una  S.C.I.A. per l'apertura di un'attività commerciale.

Poiché nella S.C.I.A mancano degli elementi,  con atto motivato ai sensi dell'art 19 comma 3 L. 241/90, invito il privato a conformare la propria attività nel termine di 30 giorni, specificando quali sono gli elementi mancanti e avvertendo che in caso di mancata conformazione sarebbero stati adottati i relativi provvedimenti.

Orbene non avendo il privato conformato la propria attività a quanto richiesto dall'amministrazione, ai sensi del succitato art 19 comma 3 , l'attività si intende vietata. 

Ora la domanda che mi pongo è:

decorsi i termini senza che il privato abbia conformato l'attività a quanto richiesto,  l'amministrazione è tenuta ad adottare un provvedimento di divieto di prosecuzione dell'attività? Se si, entro quale termine?

Oppure  l'attività  si intende vietata semplicemente sulla base dell'invito alla conformazione (ovviamente dopo che siano decorsi in questo caso i trenta giorni ) senza quindi dover adottare ulteriore provvedimento? 

Risposta

L’art. 19, comma 3, secondo e terzo periodo stabilisce che “Qualora sia possibile conformare l'attività intrapresa e i suoi effetti alla normativa vigente, l'amministrazione competente, con atto motivato, invita il privato a provvedere prescrivendo le misure necessarie con la fissazione di un termine non inferiore a trenta giorni per l'adozione di queste ultime. In difetto di adozione delle misure da parte del privato, decorso il suddetto termine, l'attività si intende vietata.”.

La suddetta disposizione prevede l’adozione di un atto (si ritiene nella forma di una determinazione dirigenziale), motivato, nel quale cioè vengano precisati gi elementi mancanti o difformi, con l’assegnazione di un termine, non inferiore a trenta giorni, per la conformazione, in mancanza della quale lo stesso provvedimento deve prevedere il divieto di prosecuzione dell’attività decorrente dalla scadenza del termine per la conformazione, per sopravvenuta inefficacia della SCIA.

Dal tenore letterale del quesito posto sembra che nell’atto motivato inviato al privato (comunicazione di irregolarità/incompletezza?) fosse prevista, come conseguenza della mancata conformazione della SCIA nel termine assegnato, l’adozione di un provvedimento successivo di divieto di prosecuzione dell’attività.

Pertanto si consiglia di attenersi a quanto previsto ed indicato nell’atto inviato al privato.

In sostanza andrebbe adottato un atto, teoricamente il giorno successivo alla scadenza del termine per la conformazione, e, comunque, al più presto possibile, con il quale si dichiara l’inefficacia della SCIA non conformata e, conseguentemente, si dispone il divieto di prosecuzione dell’attività.

5 aprile 2022                Ambrogio Fichera

 

Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2191, sintomo n. 2264

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