Quota avanzo vincolato al 31/12/2020 non applicata al bilancio del 2021

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
06 Aprile 2022

Nell’anno 2021 l’ente ha applicato avanzo vincolato proveniente dal fondo funzioni fondamentali anno 2020 per finanziare spese in conto capitale, per far fronte a spese collegate all’emergenza Covid, per euro 15.800,00. Poiché l’avanzo applicato è stato impegnato solo per euro 15.200,00 si chiede se la parte non impegnata pari a euro 600,00 deve riconfluire in avanzo vincolato di parte corrente. In particolare, si chiede come compilare l’allegato a/2 delle risorse vincolate in relazione al rigo fondo funzioni fondamentali anno 2020, alla luce di quanto sopra esposto.

Risposta

La quota dell’avanzo vincolato al 31/12/2020 non applicata al bilancio del 2021 andrà a sua volta a confluire nell’avanzo vincolato al 31/12/2021.

Per quanto concerne la compilazione dell’allegato a/2 dovranno essere indicati sia l’importo del “Fondone” del 2020 vincolato al 31/12/2020 sia l’importo assegnato nel 2021, come segue:

  • nella colonna (a) l’importo vincolato al 31 dicembre 2020 risultante dall’ultima colonna dell’analogo prospetto dell’esercizio precedente;
  • nella colonna (b) l’importo vincolato che è stato applicato al bilancio 2021;
  • nella colonna (c) l’importo ricevuto nel 2021.
    Per quanto concerne la compilazione della successiva colonna (d) dovrà essere ivi esposto - anche se la intestazione della medesima fa riferimento solamente agli impegni assunti nell'esercizio 2021 finanziati da entrate vincolate - il fabbisogno complessivo, e cioè l'importo dell’utilizzo di dette entrate vincolate, fabbisogno che è rappresentato, oltre che dalle maggiori spese, anche dalle minori entrate (al netto delle minori spese), che l'Ente prevede di certificare (si veda al riguardo la FAQ di Arconet n. 43 del 17 dicembre 2020): la determinazione di tale importo richiede la previa compilazione della certificazione da redigersi secondo le modalità e i criteri approvati con il Dm 28 ottobre 2021 n. 273932, e che dovrà essere inviata al MEF entro il prossimo 31 maggio ai sensi dell’articolo 13, comma 3, del d.l. 27 gennaio 2022, n. 4 (decreto sostegni-ter).
    1 aprile 2022                 Ennio Braccioni
     

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