Disciplina delle modalita' operative e condizioni di accesso al Fondo per la prosecuzione delle opere pubbliche
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto 8 maggio 2025
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
QuesitiSi chiede come e se sia possibile procedere in ordine ad un immobile che si presenta in condizioni precarie e pericolose al pubblico transito e prospiciente la via pubblica ma che è gravato da ipoteca bancaria e con procedura di vendita all'asta in itinere. E’ possibile emanare l'ordinanza di messa in sicurezza e/o demolizione? A chi va notificata? Eventuale giurisprudenza in merito.
L’adozione di un provvedimento edilizio di messa in sicurezza e/o demolizione risponde ad esigenze pubbliche rilevanti.
Tanto premesso, il quesito pone tre diversi aspetti rilevanti.
In primo luogo, la presenza di una procedura di vendita non può considerarsi preclusiva rispetto all’adozione di provvedimenti edilizi dovuti: a tal proposito, il TAR Piemonte, sez. II, nella sent. 27 giugno 2018, n. 791, ha affermato che “la pendenza di una azione esecutiva su iniziativa privata non può a sua volta essere di ostacolo alla doverosa e vincolata azione di repressione dell’abusivismo edilizio, che risponde ad un superiore interesse pubblico e si intesta alla pubblica amministrazione”. Tale sentenza è utile per giustificare l’adozione di un’ordinanza di demolizione avente ad oggetto un immobile per il quale è in corso un procedimento esecutivo immobiliare; a maggior ragione, non può essere di ostacolo per l’adozione di un’ordinanza di messa in sicurezza, considerato che detta tipologia di ordinanza è meno invasiva di un’ordinanza di demolizione.
In secondo luogo, e parimenti, la presenza di un’ipoteca bancaria non rappresenta un ostacolo all’adozione di provvedimenti edilizi che, si ribadisce, sono atti dovuti: ed infatti, il TAR Valle d’Aosta, sez. unica, nella sent. 12 ottobre 2018, n. 48, con riferimento all’impugnazione di un’ordinanza di rimozione di difformità, ha affermato che “il creditore ipotecario, non rientrando tra i soggetti che possono disporre giuridicamente e materialmente del bene in modo da rimuovere le difformità edilizie, non può ritenersi inciso in via diretta dal provvedimento in esame” [appunto, un’ordinanza di rimozione di difformità edilizie]. Peraltro, i giudici hanno anche ricordato che la garanzia ipotecaria ha natura reale, in quanto afferente il bene immobile, ma di fatto la stessa non garantisce alcun diritto di disposizione sul bene garantito, che rimane nella piena e totale disponibilità del debitore.
Rimane il terzo aspetto, certamente non meno importante, ossia l’individuazione del destinatario dell’ordinanza di messa in sicurezza/demolizione: è il proprietario, visto che, secondo la giurisprudenza, il custode, nell’ambito di un procedimento di esecuzione immobiliare, non assume il ruolo di detentore del bene (Tribunale Napoli, ord. 5.3.2021, allegata per comodità). Nella prassi, tuttavia, non è infrequente che venga individuato come destinatario anche il custode.
4 aprile 2022 Mario Petrulli
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto 8 maggio 2025
Delibera del Consiglio dei Ministri – 30 aprile 2025
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
Dipartimento della Protezione Civile Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ordinanza del 21 maggio 2025, n. 1143
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
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