Richiesta di accesso agli atti amministrativi concernenti una concessione cimiteriale perpetua di tomba di famiglia
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUna famiglia di cittadini italiani residente nel Comune e proprietaria dell'appartamento si è trasferita all'estero in Germania per lavoro, al momento il capo famiglia ha un contratto di lavoro in Germania a tempo determinato di 6 mesi. Mi hanno avvisato che ad aprile affitteranno l'appartamento di loro proprietà e che i nuovi inquilini vogliono fare richiesta di residenza. Ho suggerito loro di iscriversi all'Aire ma mi chiedono se è possibile farsi cancellare per l'estero e iscriversi tra qualche mese in Aire in Germania.
Il cittadino italiano (poco importa se dalla nascita o acquisita per concessione o riconoscimento) che intende trasferire la residenza all’estero per un periodo superiore a dodici mesi, può dichiarare il trasferimento di residenza all’estero direttamente al Consolato (oggi tramite portale https://serviziconsolari.esteri.it/ScoFE/index.sco ), oppure, può rendere la dichiarazione di trasferimento all’estero all’ufficio anagrafe del comune di residenza a di espatriare, può rendere tale dichiarazione al Comune italiano di residenza, utilizzando il modulo ufficiale predisposto dal Ministero dell’interno e allegato alla circolare del Ministero dell’interno n. 9 del 27 aprile 2012 (Allegato 2).
Le modalità per la presentazione della dichiarazione sono quelle ordinarie, previste per tutte le dichiarazioni anagrafiche dall’articolo 13 del dPR 30 maggio 1989, n. 223, quindi la presentazione diretta al personale dell’ufficio anagrafe o mediante invio della dichiarazione con le modalità di cui all’articolo 38 del dPR 28 dicembre 2000, n. 445.
In questo caso, l’ufficiale d’anagrafe dovrà limitarsi a prendere in carico la dichiarazione di espatrio, protocollarla e conservarla agli atti. Si dovranno applicare le disposizioni generali vigenti per tutti i procedimenti amministrativi avviati ad istanza di parte; in particolare, l’ufficiale d’anagrafe dovrà inviare la comunicazione di avvio del procedimento ai diretti interessati oltre che ad eventuali controinteressati, come previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241.
Il cittadino italiano che sceglie questa modalità procedurale, dovrà recarsi al Consolato italiano competente in base alla Circoscrizione territoriale del luogo di residenza all’estero per rendere la dichiarazione di trasferimento.
In mancanza, l’ufficiale d’anagrafe, trascorso almeno un anno dalla dichiarazione di espatrio resa in tale comune, senza che sia pervenuta dal Consolato italiano alcuna comunicazione in merito all’espatrio, resa su modello CONS01, o equivalente, adotterà un formale provvedimento di cancellazione dall’APR per irreperibilità accertata e non già per emigrazione definitiva all’estero, con conseguente segnalazione al Prefetto.
Qualora, entro un anno dalla dichiarazione di espatrio resa presso il comune di ultima residenza, pervenga la comunicazione consolare di trasferimento della residenza all’estero, possibilmente su modello CONS01 (o equivalente), l’ufficiale d’anagrafe dovrà adottare un provvedimento caratterizzato da un duplice valenza:
a) cancellazione dall’APR per emigrazione all’estero;
b) iscrizione all’AIRE per emigrazione all’estero di cittadino italiano.
La decorrenza, sia della cancellazione APR, sia dell’iscrizione AIRE, corrisponde alla data in cui l’interessato ha reso la dichiarazione di espatrio al comune di ultima residenza in Italia.
Ai fini della gestione dell’ANPR, il trasferimento della residenza all’estero di un cittadino italiano, già iscritto in ANPR, comporta una semplice “mutazione” anagrafica, in quanto, come già detto, l’AIRE fa parte integrante dell’ANPR.
Le ricordo che secondo quanto previsto dall’articolo 1, commi 8 e 9, della Legge 27 ottobre 1988, n. 470, vige il divieto d’iscrizione all’AIRE per:
• i cittadini che si recano all’estero per cause di durata limitata non superiore a dodici mesi;
• i cittadini che si recano all’estero per l’esercizio di occupazioni stagionali, nonché dirigenti scolastici, docenti e personale amministrativo della scuola collocati fuori ruolo ed inviati all’estero nell’ambito di attività scolastiche fuori dal territorio nazionale;
• i dipendenti di ruolo dello Stato in servizio all’estero e le persone con essi conviventi, i quali siano stati notificati alle autorità locali ai sensi delle Convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, rispettivamente del 1961 e del 1963, ratificate con legge 9 agosto 1967, n. 804.
I nuovi inquilini potranno comunque richiedere la mutazione anagrafica anche se la famiglia non ha completato il procedimento d’iscrizione AIRE.
31 marzo 2021 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2076, sintomo n. 2106
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
Fisco Oggi – 16 maggio 2025
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