Decorrenza dell'interdizione dai pubblici uffici in caso di provvedimento di cumulo di pene, ai fini della cancellazione dalle liste elettorali
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Risposta del Dott. Roberto Gimigliano
QuesitiHo dovuto archiviare una cancellazione per irreperibilità per ricomparsa del soggetto che richiedeva nuova Carta Identità . Nonostante le mie insistenze il cittadino non ha alcuna intenzione di regolarizzare la propria posizione anagrafica e minaccia azioni legali nei mie confronti con il supporto del proprio avvocato che lo segue ogni qualvolta che si reca allo sportello (ogni due o tre mesi circa ) con le scuse più assurde - Il soggetto di fatto non e' presente sul territorio comunale da lungo tempo ( gli accertamenti della polizia municipale lo attestano ) né siamo stati in grado di rintracciarlo altrove poiché nessuno sa, nemmeno i familiari, dove abbia la propria dimora abituale. La ex moglie ed i figli dall'altro lato insistono perché venga cancellato dal loro stato di famiglia essendo inizialmente intervenuto un decreto del giudici di allontanato dal nucleo famigliare (tre anni fa) per maltrattamenti nei suoi confronti e nei confronti dei figli con Divieto di avvicinamento alla casa coniugale , divieto però scaduto da due anni. L'appartamento in questione e' un alloggio di edilizia residenziale pubblica ed e'stato riassegnato alla ex moglie che lo occupa insieme ai figli di entrambi Non so 'come fare . Non essendo possibile iscriverlo quale senza fissa dimora potete aiutarmi per questa difficile situazione ? ... dove da un lato c'e ' una carogna e dall'altro delle persone che giustamente si vedono ledere il diritto ad ottenere una corretta registrazione di composizione familiare che rispecchi la realtà, con tutte le conseguenze che ne derivano per Isee "falsato" ( rette scolastiche più alte, bonus e agevolazioni varie persi , ecc). Temo che il perdurare di questa situazione induca anche la ex moglie ed i figli a agire in sede giurisdizionale nei miei confronti per inadempienza.
Capisco il Suo problema che va gestito prescindendo dalle “minacce” ed intimidazioni. Qualunque cittadino che soggiorna sul territorio nazionale ha l’obbligo di dichiarare la propria dimora abituale od il proprio domicilio.
Se l’interessato non ottempera l’ufficio deve, ripeto, deve procedere con l’iscrizione d’ufficio se si conosce il luogo dove la persona dimora o è domiciliato. Le propongo anche una soluzione “carina”.
Considerato che il soggetto non ha un luogo di dimora abituale (almeno così fa intendere non volendolo dichiarare) Lei faccia riferimento alla legge 94/09 (pacchetto sicurezza) e gli faccia sapere che il domicilio da considerare può essere la sede legale dell’Avvocato che lo accompagna…
A parte le battute (che battute non sono in quanto è realmente così), è sufficiente leggere le modifiche intervenute all’art. 2 della legge 1228/1954 riguardante l’istituto del domicilio e l’iscrizione presso un domicilio in assenza di una dimora abituale:
È fatto obbligo ad ognuno di chiedere per sé e per le persone sulle quali esercita la patria podestà o la tutela, la iscrizione nell'anagrafe del comune di dimora abituale e di dichiarare alla stessa i fatti determinanti mutazione di posizioni anagrafiche, a norma del regolamento, fermo restando, agli effetti dell'art. 44 del Codice civile, l'obbligo di denuncia del trasferimento anche all'anagrafe del comune di precedente residenza. L'assenza temporanea dal comune di dimora abituale non produce effetti sul riconoscimento della residenza.
Ai fini dell'obbligo di cui al primo comma, la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio. La persona stessa, al momento della richiesta di iscrizione, è tenuta a fornire all'ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l'effettiva sussistenza del domicilio. In mancanza del domicilio, si considera residente nel comune di nascita [5].
È comunque istituito, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero dell'interno un apposito registro nazionale delle persone che non hanno fissa dimora. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono stabilite le modalità di funzionamento del registro attraverso l'utilizzo del sistema INA-SAIA [6].
Per i nati all'estero si considera comune di residenza quello di nascita del padre o, in mancanza, quello della madre. Per tutti gli altri, soggetti all'obbligo della residenza, ai quali non possono applicarsi i criteri sopraindicati, è istituito apposito registro presso il Ministero dell'interno.
Il personale diplomatico e consolare straniero, nonché il personale straniero da esso dipendente, non sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione anagrafica.
L'ufficiale d'anagrafe provvede alla regolare tenuta dell'anagrafe della popolazione residente ed è responsabile della esecuzione degli adempimenti prescritti per la formazione e la tenuta degli atti anagrafici.
Egli ordina gli accertamenti necessari ad appurare la verità dei fatti denunciati dagli interessati, relativi alle loro posizioni anagrafiche, e dispone indagini per accertare le contravvenzioni alle disposizioni della presente legge e del regolamento per la sua esecuzione.
Egli invita le persone aventi obblighi anagrafici a presentarsi all'ufficio per fornire le notizie ed i chiarimenti necessari alla regolare tenuta dell'anagrafe. Può interpellare, allo stesso fine, gli enti, amministrazioni ed uffici pubblici e privati.
Il personale dell'anagrafe ha l'obbligo di osservare il segreto su tutte le notizie di cui viene a conoscenza a causa delle sue funzioni.
Se si cambia residenza e non si comunica l'avvenuto cambio entro i tempi prestabiliti, cioè 20 giorni dall'avvenuto cambio della residenza, secondo quanto previsto dalle leggi in vigore, si rischia di incorrere in sanzioni amministrative e civili e fino al reato di falso in atto pubblico, che è un reato penale. Stesso discorso vale se non si dichiara volutamente il proprio recapito per non essere reperibile.
Regolamento Anagrafico 126/2015
Quindi, ricapitolando: se non agisce il soggetto agisce Lei e denuncia in Procura l’omissione del cittadino.
30 marzo 2022 Roberto Gimigliano
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2073, sintomo n. 2103
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta del Dott. Marco Massavelli
Risposta di Andrea Dallatomasina
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