No alla geolocalizzazione del dipendente in smart working
Garante per la protezione dei dati personali, provvedimento n. 135/2025
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiSi chiede quale è la modalità di svolgimento dello smart working dei dipendenti pubblici, dopo la fine dello stato di emergenza del 31 marzo 2022.
Dalla data della cessazione dell’emergenza epidemiologica non costituirà più titolo prioritario per i dipendenti pubblici per l’accesso al lavoro agile il fatto di avere almeno un figlio in condizioni di disabilità grave riconosciuta ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, o almeno un figlio con bisogni educativi speciali. Cessa, infatti, di avere efficacia l’art. 5-ter del D.L. n. 1/2022.
Per il resto non vi sono novità in materia di lavoro agile per dipendenti pubblici per cui continuano ad applicarsi le regole vigenti. Si ricorda che il dPCM 23.9.2021 ha stabilito che dal 15.10.2021 la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni è quella svolta in presenza per cui il lavoro agile non è più uno strumento per fronteggiare l’emergenza pandemica.
In particolare, l’accesso al lavoro agile potrà essere autorizzato nel rispetto delle seguenti condizionalità:
- non deve in alcun modo pregiudicare o ridurre la fruizione dei servizi resi all’amministrazione a favore degli utenti;
- l’amministrazione deve garantire un’adeguata rotazione del personale che può prestare lavoro in modalità agile, dovendo essere prevalente, per ciascun lavoratore, l’esecuzione della prestazione in presenza;
- l’amministrazione mette in atto ogni adempimento al fine di dotarsi di una piattaforma digitale o di un cloud o comunque di strumenti tecnologici idonei a garantire la più assoluta riservatezza dei dati e delle informazioni che vengono trattate dal lavoratore nello svolgimento della prestazione in modalità agile;
- l’amministrazione deve aver previsto un piano di smaltimento del lavoro arretrato, ove sia stato accumulato;
- l’amministrazione, inoltre, mette in atto ogni adempimento al fine di fornire al personale dipendente apparati digitali e tecnologici adeguati alla prestazione di lavoro richiesta;
- l’accordo individuale deve definire, almeno:
- le amministrazioni assicurano il prevalente svolgimento in presenza della prestazione lavorativa dei soggetti titolari di funzioni di coordinamento e controllo, dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi;
- le amministrazioni prevedono, ove le misure di carattere sanitario lo richiedano, la rotazione del personale impiegato in presenza, nel rispetto di quanto stabilito dal citato dPCM.
Il lavoro agile rimane, quindi, condizionato ai requisiti attualmente previsti (non prevalenza, messa a disposizione dei dispositivi, accordo individuale, nessun effetto sui servizi al pubblico ecc.).
28 marzo 2022 Angelo M. Savazzi
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