Inapplicabilità del decreto salva casa ai provvedimenti adottati in precedenza e mero superamento della tolleranza costruttiva
Consiglio di Stato, sezione IV - Sentenza 2 aprile 2025, n. 2771
TAR Lazio, Roma, Sezione III – Sentenza 26 marzo 2022, n. 3425
Servizi Comunali Procedimenti amministrativiTAR Lazio, Roma, Sezione III – Sentenza 26 marzo 2022, n. 3425
Fase integrativa dell’efficacia di provvedimenti sanzionatori
Sanzioni – Esecuzione – Termine.
Ai sensi dell’art. 21 – bis, l. n. 241 del 1990 i provvedimenti applicativi di sanzioni, pecuniarie o reali, non possono essere portati ad esecuzione prima che siano comunicati al destinatario e non possono, quindi, recare una clausola di immediata esecuzione (1).
(1) Ha ricordato la Sezione che l’art. 21 bis, l. n. 241 del 1990 stabilisce che “Il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati acquista efficacia nei confronti di ciascun destinatario con la comunicazione allo stesso, effettuata anche nelle forme stabilite per la notifica agli irreperibili nei casi previsti dal codice di procedura civile.”, con l’unica eccezione dei provvedimenti limitativi aventi carattere cautelare ed urgente, che sono efficaci immediatamente. A norma del penultimo periodo dell’art. 21-bis all’esame, inoltre, “il provvedimento limitativo della sfera giuridica dei privati non avente carattere sanzionatorio può contenere una motivata clausola di immediata efficacia”.
Consiglio di Stato, sezione IV - Sentenza 2 aprile 2025, n. 2771
AGID – Determinazione 24 aprile 2025, n. 65 (Comunicato in GU Serie Generale n.114 del 19-05-2025)
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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