Annullamento iscrizione angrafica cittadine straniere

Risposta di Andrea Dallatomasina

Quesiti

Sono state iscritte in anagrafe 2 cittadine brasiliane  senza permesso di soggiorno in quanto richiedenti il riconoscimento della cittadinanza jure sanguinis. L'accertamento dei vigili è risultato positivo ma gli atti di stato civile presentati avevano carenze importanti che non permettevano il riconoscimento dello status civitatis. Di conseguenza ora è necessario effettuare una cancellazione anagrafica per annullamento  in quanto sono venuti a mancare i requisiti che consentivano l'iscrizione senza permesso di soggiorno e nel frattempo sono scomparse senza lasciare traccia e non rispondono alla mail fornita. Come procedere?

Risposta

Il cittadino straniero non appartenente all’Unione Europea se discendente da avo italiano che intende avviare in Italia la procedura per il riconoscimento della cittadinanza italiana “jure sanguinis” ha diritto all’iscrizione anagrafica in assenza del permesso di soggiorno se risulta in possesso di tutta la documentazione prevista dalla Circolare n. K.28.1 del 8 aprile 1991 e se avrà assolto all’obbligo di rendere la dichiarazione di presenza, come previsto dall’articolo 1 comma 2 delle Legge 28 maggio 2007, n. 68, secondo le modalità stabilite nel Decreto Ministeriale 26 luglio 2007 e cioè:

  • per coloro che provengono da Paesi che non applicano l’accordo di Schengen, l’esibizione del timbro “Schengen” apposto sul documento di viaggio dall’autorità straniera;
  • per coloro che provengono da Paesi che applicano l’accordo di Schengen l’esibizione di copia della dichiarazione di presenza resa al Questore entro 8 giorni dall’ingresso, ovvero della dichiarazione resa, ai sensi dell’articolo 109 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, ai gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive.
    Questa particolare agevolazione rende lo straniero regolarmente soggiornante limitatamente ai primi tre mesi di soggiorno in Italia; oltre tale termine, a meno che si sia già concluso il procedimento finalizzato al riconoscimento della cittadinanza, il cittadino straniero non può più essere considerato regolarmente soggiornante e dovrà richiedere il rilascio di un permesso di soggiorno per motivi di cittadinanza.
    Le Circolari del Ministero dell’Interno n. 32 del 13 Giugno 2007 e n. 52 del 28 Settembre 2007 prevedono ciò.
    Se la documentazione di stato civile a suo tempo presentata non fosse regolare allora all’ufficiale d’anagrafe non resterà altra soluzione che ricorrere all’annullamento dell’iscrizione, e conseguente interruzione del procedimento di riconoscimento della cittadinanza avviato di fronte all’ufficiale dello stato civile, che non sarà più competente.
    Nel quesito non viene specificato se siano ancora trascorsi i 45 giorni dalla presentazione della richiesta di iscrizione anagrafica.
    Se così fosse sarà possibile ai sensi dell'articolo 18-bis del dPR 30 maggio 1989, n. 223: quindi:
  1. comunicazione di preavviso di rigetto dell’iscrizione anagrafica con indicate le motivazioni (tramite raccomandata A.R.) come previsto dall’articolo 10-bis della Legge 7 agosto 1990, n. 241;
  2. trascorsi i termini indicati nella comunicazione (10 giorni) senza che siano state rese le dovute osservazioni, l'ufficiale d'anagrafe adotta un formale provvedimento di annullamento dell'iscrizione anagrafica; il provvedimento va "notificato" dal messo notificatore, ai sensi degli articoli 138 e seguenti del c.p.c. La notifica è di competenza e responsabilità del messo notificatore e non dell’ufficiale d’anagrafe.
  3. l'annullamento, come è noto, ha effetti pregressi e, quindi, decorre dalla stessa data dell'iscrizione e va comunicato per conoscenza, entro 15 giorni, alla Questura competente per territorio così come stabilito dall’articolo 15 comma 5 del dPR 31 agosto 1999, n. 394.

Nel caso in cui siano già trascorsi i 45 giorni, l'annullamento dell'iscrizione è ugualmente possibile (anzi doveroso), ma occorre fare riferimento all'articolo 21-nonies della Legge 7 agosto 1990, n. 241, che si applica, in generale, a tutti i provvedimenti illegittimi della pubblica amministrazione.

Il procedimento si dovrà svolgere in questo modo:

  1. comunicazione di avvio del procedimento di annullamento dell'iscrizione con le motivazioni (tramite raccomandata A.R.) come previsto dall’articolo 7 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e con i contenuti dell’articolo 8;
  2. trascorsi i termini indicati nella comunicazione di cui sopra (solitamente 30 giorni), l'ufficiale d'anagrafe adotta un formale provvedimento di annullamento dell'iscrizione anagrafica; il provvedimento va "notificato" dal messo notificatore, ai sensi degli articoli 138 e seguenti del c.p.c. La notifica è di competenza e responsabilità del messo notificatore e non dell’ufficiale d’anagrafe.
  3. l'annullamento, come è noto, ha effetti pregressi e, quindi, decorre dalla stessa data dell'iscrizione e va comunicato per conoscenza, entro 15 giorni, alla Questura competente per territorio così come stabilito dall’articolo 15 comma 5 del dPR 31 agosto 1999, n. 394.

Per entrambi occorrerà avvisare dell’annullamento dell’iscrizione anagrafica anche l’ufficiale dello stato civile.

23 marzo 2022             Andrea Dallatomasina             

 

Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2060, sintomo n. 2091


Scritto il 25/03/2022 , da Dallatomasina Andrea

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