Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiIl differimento del termine di approvazione del PIAO, al 30 aprile 2022 è stato introdotto dal D.L.228/2021; si chiede cortesemente gli estremi della norma che prevede per gli enti territoriali l'approvazione del PIAO "comunque entro 120 giorni dall'approvazione del bilancio".
Il termine di approvazione del PIAO è stato differito al 30 aprile 2022 dall’art. 1, comma 12, del DL n. 228/2021 (decreto “milleproroghe”), il quale ha introdotto il comma 6-bis all’art. 6 del DL n. 80/2021 istitutivo del PIAO. Tale ultimo comma prevede che in sede di prima applicazione il Piano è adottato entro il 30 aprile 2022.
Ciò premesso la bozza di decreto ministeriale previsto dal comma 6 dell’art. 6 del DL n. 80/2021 con il quale verrà approvato il Piano tipo, prevede, all’art. 8, comma 3, in sede di prima applicazione, il differimento del termine di approvazione del PIAO di 120 giorni dall’approvazione del bilancio di previsione. Tale disposizione non è ancora vigente in quanto il decreto ministeriale, pur avendo superato il vaglio della conferenza unificata il primo dicembre dello scorso anno, non è stato ancora formalmente adottato.
Inoltre, il Consiglio di Stato, sezione consultiva per gli atti normativi, si è recentemente espresso nel senso che il decreto ministeriale debba essere configurato come atto regolamentare e, pertanto, debba essere richiesto il parere alla medesima sezione consultiva. Ciò rappresenta sicuramente un rallentamento della procedura di adozione del DM.
21 marzo 2022 Angelo M. Savazzi
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