Risposta del Dott. Cristoforo Di Lorenzo
QuesitiL’Amm.ne comunale deve procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nei confronti di lavoratrice che nell’anno 2022 raggiunge il requisito di anzianità contributiva per l’accesso alla pensione anticipata (41 anni 10 mesi) in epoca successiva (mesi due) al compimento dell’età limite ordinamentale (65 anni).
Ferma restando l’obbligatorietà di detto recesso da parte datoriale e stante l’intreccio di due fattispecie (limite di età e anzianità di servizio) contrattualmente disciplinate in termini diversi (artt. 27-ter e 27-quater CCNL Regioni-Autonomie Locali 13.05.1996), si chiede di conoscere, quanto al preavviso nonché alla durata e alla decorrenza del medesimo, quale normativa deve essere rispettata, tenuto altresì conto dell’intervenuto stratificarsi degli interventi legislativi in materia pensionistica e di recesso unilaterale (D.L. 101/2013, art. 2, comma 5 - D.L. 90/2014, art. 1 - D.L. 4/2019, art. 15 (finestra 3 mesi).
La Circolare n. 2 del 19.02.2015 del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione (Funzione Pubblica), stabilisce la risoluzione del rapporto di lavoro obbligatoria (per l’Ente), nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti per la pensione di vecchiaia ovvero il diritto a pensione anticipata, avendo raggiunto l’età limite ordinamentale.
Pertanto, la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, può essere applicata nei confronti di coloro che hanno maturato la massima anzianità contributiva, oggi prevista in 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne e contemporaneamente, raggiunto il limite ordinamentale per la permanenza in servizio, che è posto a 65 anni, come stabilito dall’art, 4 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, per i dipendenti dello Stato e dall’art. 12 della L. 20 marzo 1975, n. 70, per i dipendenti degli enti pubblici.
Proprio la duplicità dei requisiti necessari all’attivazione del recesso unilaterale, l’anzianità di servizio, che richiama la c.d. Pensione Anticipata e l’età del dipendente, che richiama la c.d. Pensione di Vecchiaia, rende questo tipo di pensionamento particolare, anche in funzione dell’applicazione dei due istituti oggetto del quesito:
- il rispetto del periodo di Preavviso
- l’applicazione della Finestra Mobile di fuoruscita.
In entrambi i casi sono valide le prescrizioni dell’art. 6 del CCNL del 13/05/1996 integrativo del CCNL del 6/7/1995:
1. Nel titolo III del CCNL stipulato il 6 luglio 1995, dopo il capo VI, è aggiunto il capo VII - Estinzione del rapporto di lavoro, con i seguenti articoli 27 ter e 27 quater:
"Art. 27 ter Cause di cessazione del rapporto di lavoro
1. La cessazione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, oltre che nei casi di risoluzione già disciplinati negli articoli 21, 22 e 25 del CCNL stipulato in data 6 luglio 1995, ha luogo:
a) al compimento del limite massimo di età o al raggiungimento dell'anzianità massima di servizio previsti dalle norme di legge o di regolamento applicabili nell'amministrazione;
b) per dimissioni del dipendente;
c) per decesso del dipendente.
Art. 27 quater Obblighi delle parti
1. Nel primo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, la risoluzione del rapporto di lavoro avviene automaticamente al verificarsi della condizione prevista ed opera dal primo giorno del mese successivo a quello di compimento dell'età prevista. L'amministrazione comunica comunque per iscritto l'intervenuta risoluzione del rapporto. Nel secondo caso di cui alla lettera a) dell'art. 27 ter, l'amministrazione può risolvere il rapporto senza preavviso, salvo domanda dell'interessato per la permanenza in servizio oltre l'anzianità massima, da presentarsi almeno un mese prima del verificarsi della condizione prevista.
2. Nel caso di dimissioni del dipendente, questi deve darne comunicazione scritta all'amministrazione rispettando i termini di preavviso."
Pertanto, per quanto riguarda il Preavviso, trattandosi di risoluzione del rapporto di lavoro (obbligatoria) da parte dell’Ente, nessun Preavviso può essere previsto, mentre per quanto riguarda il rispetto della Finestra Mobile, trattandosi di pensionamento determinato, comunque, dal rispetto di un limite massimo di età, lo stesso può essere assimilato alla Pensione di Vecchiaia, per la quale la stessa non è dovuta.
22 marzo 2022 Cristoforo Di Lorenzo
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