Regime patrimoniale dei coniugi

Risposta del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
23 Marzo 2022

L'art. 228 della legge 151/1975 di riforma del diritto di famiglia, così dispone: "Le famiglie già costituite alla data di entrata in vigore della presente legge, decorso il termine di due anni dalla detta data, sono assoggettate al regime della comunione legale per i beni acquistati successivamente alla data medesima a meno che entro lo stesso termine uno dei coniugi non manifesti volontà contraria in un atto ricevuto da notaio o dall'ufficiale dello stato civile del luogo in cui fu celebrato il matrimonio." Questo articolo quindi prevedeva la caduta in comunione, decorso il termine del 15 gennaio 1978, dei beni acquistati tra il 20 settembre 1975 ed il 15 gennaio 1978, a meno che, entro lo stesso termine, almeno uno dei coniugi non avesse formalmente espresso la propria contraria volontà. Il secondo comma dello stesso articolo aggiunge: "Entro lo stesso termine i coniugi possono convenire che i beni acquistati anteriormente alla data indicata nel primo comma siano assoggettati al regime della comunione, salvi i diritti dei terzi." Quindi i beni acquistati antecedentemente al 1975, potevano entrare in comunione ma soltanto nel caso in cui i coniugi avessero sottoscritto un atto per estendere al passato il regime di comunione. Considerato che l'immobile è stato acquistato successivamente nel 1978 parlo di A2 proprietà 100% marito, la moglie può godere della pertinenza C06 al 50%.

Si precisa che i soggetti si sono sposati nel 1974 e che nell’atto di matrimonio non c’è alcuna annotazione di separazione dei beni.

Risposta

Come precisato nella norma citata, se la famiglia costituita nel 1974, non ha espresso entro il termine di due anni dall’entrata in vigore della nuova norma, la volontà di mantenere il regime di separazione dei beni, il corretto ed automatico regime da applicare è quello della comunione dei beni, sia per i beni precedenti la norma che, soprattutto per tutti quelli acquistati successivamente.

Non essendoci alcuna annotazione nei registri di stato civile è, pertanto, da intendersi che i coniugi abbiamo consentito la trasformazione della loro gestione dei beni in regime di comunione, per cui è corretto imputare gli immobili acquistati nel 1978 come comproprietà di entrambi al 50% (e pertanto è possibile riconoscere la pertinenzialità del C6 ad esso collegato).

21 marzo 2022             Luigi D’Aprano 

 

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