Contravvenzioni al CdS

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
21 Marzo 2022

Si chiede un parere in riferimento all'accertamento di contravvenzioni al CdS, in quanto rileggendo i principi contabili sono sorti alcuni dubbi.

Nel 2018 e nel 2019 il Comandante  della P.L. ha redatto un atto alla fine dell’esercizio, col quale determina di aver accertato per contravvenzioni al cds:

-Euro 100.000 nel 2018, nel corso del 2018 incassati euro 50.000, quindi riporto a residuo sino al 30/06/21 euro 50.000;

-Euro 150.000 nel 2019, nel corso del 2019 incassai euro 75.000, quindi riporto a residuo sino al 30/06/21 euro 75.000;

In data 30/06/21 il Comandante ha comunicato sempre con una determinazione, di aver reso esecutivo un ruolo per le cifre di euro 50.000 e di euro 75.000 per gli anni relativi che chiaramente aumentano per legge compreso interessi ed aggi.

Contabilmente l’Ente ha ridotto gli accertamenti a residuo

  • 50.000 anno 2018
  • 75.000 anno 2019
    Ed ha caricato in competenza 2021 il totale del ruolo, che terrà nel 2021 sino a suo completo esaurimento.
    Si chiede se è corretto questo comportamento.
Risposta

Quanto operato sotto il profilo contabile non appare condivisibile: alla luce di quanto previsto dal principio contabile applicato n. 4/2 non risultano corretti né la cancellazione dei due residui attivi né l’accertamento dell’importo del ruolo nella competenza dell’esercizio 2021.

Relativamente all’accertamento ed imputazione del totale del ruolo nell’esercizio 2021 si osserva che il paragrafo 3.7.1. del principio contabile applicato n. 4/2 prevede l’accertamento dell’importo dei ruoli nell’esercizio in cui gli stessi sono emessi, ma con riferimento alle entrate tributarie, mentre tale non è la natura delle entrate in esame (sanzioni per violazioni al codice della strada), per cui la imputazione della relativa entrata all’esercizio 2021 risulta impropria.

Relativamente ai due residui attivi, si evidenzia che l’accertamento di tali entrate va conservato tra i residui attivi: la esigibilità di dette entrate è stata determinata rispettivamente negli anni 2018 e 2019, e correttamente pertanto le stesse sono state imputate a suo tempo a detti esercizi, in applicazione di quanto previsto ai paragrafi 3.1 e 3.2 del citato principio contabile, per poi essere mantenute come residui attivi; la esigibilità di tali crediti non viene ad essere variata per effetto della emissione del ruolo, per cui non sussiste alcuna motivazione che possa giustificare la eliminazione dei corrispondenti residui.

In conclusione, i due residui attivi vanno conservati, mentre va eliminato l’accertamento del ruolo registrato nel 2021.

18 marzo 2022              Ennio Braccioni

 

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