Autentica di firma su atto di nomina a difensore di fiducia e contestuale procura speciale rilasciata dal Comune
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiSi chiede come comportarsi per recepire, nella carta di identità, la manifestazione di volontà in merito alla donazione degli organi da parte di persone analfabete e/o non vedenti.
La manifestazione del consenso o del diniego alla donazione degli organi può essere fatta con diverse modalità; fra queste vi è la possibilità di rendere tale dichiarazione in occasione del rilascio o del rinnovo della carta di identità. La circolare congiunta Ministero della Salute – Ministero dell’interno del 29.7.2015, circa le modalità operative da seguire per la manifestazione di volontà a donare organi e/o tessuti dispone quanto segue: “Le modalità operative individuate sulla base della sperimentazione effettuata sono le seguenti: l’interessato, che deve aver compito la maggiore età, ove desideri esprimere, all’atto del rilascio o del rinnovo della carta di identità, il suddetto consenso o diniego, dovrà formalizzare tale volontà presso il competente ufficio comunale, sottoscrivendo la relativa dichiarazione espressa nel modulo che si allega in copia (All.1)”. E’ evidente, dunque, che nessuno si sia preoccupato di affrontare la tematica della persona che non è in grado di firmare (non solo gli analfabeti, ma anche le persone con menomazioni fisiche tali da impedire la materiale sottoscrizione), della persona affetta da cecità e in generale delle problematiche di coloro che, pur capaci di intendere e di volere, non sono in grado di sottoscrivere la dichiarazione di volontà in esame per impedimento fisico. In mancanza di disposizioni ad hoc, si ritiene che possano trovare applicazione le disposizioni di cui all’art. 4 del D.P.R. n. 445/2000, norma che regola l’ipotesi dell’impedimento alla sottoscrizione (La dichiarazione di chi non sa o non può firmare è raccolta dal pubblico ufficiale previo accertamento dell'identità del dichiarante. Il pubblico ufficiale attesta che la dichiarazione è stata a lui resa dall'interessato in presenza di un impedimento a sottoscrivere). E’ evidente che l’applicazione di tale istituto giuridico chiama in causa la compartecipazione alla stesura della dichiarazione da parte del funzionario delegato al rilascio della carta di identità, il quale appunto deve “verbalizzare” in un certo qual modo, la dichiarazione dell’interessato. Tuttavia, non esistono altre modalità operative applicabili, mentre resta ferma la possibilità, per l’interessato, di avvalersi delle altre modalità previste dalla legge, per rendere la suddetta dichiarazione.
Ricordo che per le persone affette da cecità trova applicazione la legge 3 febbraio 1975 n. 18. In linea generale, la persona maggiorenne, non vedente, che non sia inabilitata o interdetta è, a tutti gli effetti giuridici, capace di agire; può quindi sottoscrivere personalmente qualsiasi atto senza alcuna assistenza, se è in grado di farlo; può anche farsi assistere da persona di fiducia, qualora lo desideri: in tal caso, dopo la sua firma, firmerà anche la persona che lo assiste in qualità di “testimone”.
Nel caso del rilascio della carta di identità a persona impossibilitata a recarsi presso gli uffici comunali trovano applicazione le regole generali: se la persona è in grado di firmare, sottoscriverà anche la dichiarazione recante la volontà di donare organi o tessuti. Se non è in grado di firmare, trova applicazione la modalità di cui al citato art. 4 d.P.R. n. 445/2000.
Può essere utile rilasciare una copia al richiedente, a dimostrazione, anche a distanza di tempo, che la volontà espressa era conforme a quella risultante dalla copia custodita agli atti del comune.
17 marzo 2022 Liliana Palmieri
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2051, sintomo n. 2081
Risposta del Dott. Andrea Dallatomasina
Dipartimento per le politiche della famiglia – 7 maggio 2025
Risposta del Dott. Marco Massavelli
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: