Non si ritiene corretta la scelta, in fase di progettazione, dell’Ente del terzo settore che attuerà il servizio pubblico a pagamento. L’individuazione degli enti del Terzo settore da coinvolgere nel partenariato dovrà avvenire attraverso procedimenti ex articolo 12 della legge n.241/1990, rispettosi dei principi di trasparenza, imparzialità, partecipazione e parità di trattamento.
Il ruolo dell’amministrazione, come già enunciato dalla delibera ANAC n. 32/2016, è quello di predeterminare a monte gli obiettivi generali e specifici del progetto, la durata e le caratteristiche essenziali dello stesso, nonché dei criteri e delle modalità per l’individuazione degli enti partner, mediante procedure ad evidenza pubblica.
Individuato l’ente o gli enti partner, lo sviluppo dell’attività vera e propria di co-progettazione non potrà riguardare aspetti caratterizzanti del progetto ma esclusivamente modalità attuative e non potrà produrre modifiche al progetto tali che, se originariamente previste, avrebbero potuto determinare una diversa individuazione del partner.
La co-progettazione è un procedimento amministrativo, che terminerà in un accordo di collaborazione (un accordo procedimentale disciplinato dall’art. 11 della L. 241/1990, già richiamato dall’ANAC nelle linee guida sopra citate), conclusivo del procedimento e sostitutivo del provvedimento finale.
Preme infine ricordare che l’art 4 comma 1 lett.b della legge delega n. 106/2016 definisce il seguente criterio “individuare le attività di interesse generale che caratterizzano gli enti del Terzo settore, il cui svolgimento, in coerenza con le previsioni statutarie e attraverso modalità che prevedano le più ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari, costituisce requisito per l’accesso alle agevolazioni previste dalla normativa..”. Pertanto compito della P.A. è di consentire ampie condizioni di accesso da parte dei soggetti beneficiari (cittadini) con un costo di iscrizione irrisorio o nullo.
15 marzo 2022 Pietro Salomone
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