Revisione delle tariffe d'estimo delle unità immobiliari urbane del Comune di Meta.
Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 26 marzo 2025
Risposta del Dott. Luigi D'Aprano
QuesitiApprovazione PEF e tariffe TARI ed emissione posticipata del Ruolo ordinario TARI
L’Ente ha approvato il PEF e la conseguente articolazione tariffaria TARI ad inizio Marzo, deliberando la prima scadenza di pagamento della Tari al 31/07/2022. Si richiede, pertanto, come lo scrivente Ufficio debba gestire l’emissione del Ruolo ordinario TARI (che verrà elaborato a Giugno) alla luce delle variazioni anagrafiche e su istanza di parte che perverranno nel periodo tra Marzo (approvazione tariffe) e Giugno (emissione ruolo ordinario):
Soluzione a) Si elabora e si approva il ruolo ordinario TARI fin da Marzo, conseguentemente all’approvazione del PEF e delle tariffe, per poi inviare all’utenza i relativi avvisi di pagamento solo a Giugno. In tal modo, si ha un ruolo ordinario TARI le cui utenze e relative tariffe rispecchiano fedelmente il costo del servizio, quindi l’importo della voce in entrata della Tari inserita in bilancio. Di contro, però, si rileverebbero problemi a Giugno, in fase di emissione degli avvisi di pagamento all’utenza, in cui l’inserimento delle variazioni Tari inserite nel periodo Marzo-Giugno inficerebbero il dovuto Tari effettivo delle utenze interessate, rispetto al proprio dovuto Tari cristallizzato, a Marzo, in fase di approvazione del Ruolo ordinario (Ad esempio: a Marzo l’utenza X deve una TARI di € 100.00, per la quale ad Aprile si registra un diminuzione dei componenti che porta l’effettivo TARI a € 70.00. Nell’avviso di pagamento di Giugno cosa si invia al Contribuente? Si pensa ad un avviso di pagamento ordinario di € 100.00 accompagnato da un documento di sgravio pari a € 30.00. Lavorazione, questa, che verrebbe a creare una mera confusione all’utente stesso…).
Soluzione b) Si elabora e si approva il ruolo ordinario TARI direttamente a Giugno, in fase di predisposizione degli avvisi di pagamento all’utenza. In tal modo, l’Ufficio censirebbe tutte le variazioni TARI intercorse nel periodo Marzo-Giugno, avendo un importo definito e non alterato da richiedere all’utenza. Di contro, però, si riscontrerebbe il problema che l’importo del Ruolo ordinario emesso a Giugno, date le variazioni intervenute, non sarebbe rispecchiante dell’importo determinato dall’approvazione dell’articolazione tariffaria deliberata dall’Ente a Marzo, e quindi si avrebbe un importo divergente rispetto a quanto inserito nella voce di entrata della Tari a bilancio.
In base a quanto stabilito dal novellato art. 13 D.L. 201/2011 comma 15 ter, a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata sul portale del MEF, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce. A tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico del documento entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. Inoltre, prosegue la norma, i versamenti della TARI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente; i versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato.
Ciò significa che nel rispetto del principio di efficacia delle tariffe TARI posticipata al 1° dicembre di ogni anno, la corretta procedura sarebbe emettere un ruolo in acconto e poi emettere il saldo con le tariffe definitivamente approvate nel 2022 e con le situazioni imponibili correttamente definite.
11 marzo 2022 Luigi D’Aprano
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Ministero dell'Economia e delle Finanze - Decreto 26 marzo 2025
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