Sentenza di morte presunta

Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri

Quesiti
di Palmieri Liliana
15 Marzo 2022

In data 24/02/2022 è pervenuta presso l'Ufficio Servizi Demografici di questo Comune notifica di sentenza di morte presunta effettuata dall'avvocato di parte (non quindi dal Tribunale) relativa a cittadino nato in altro comune e residente in questo comune sino al 06/06/2016 data in cui lo stesso viene cancellato per irreperibilità segnalazione della figlia corredata da sentenza di dichiarazione di assenza del proprio  padre.

La sentenza in oggetto, allegata alla presente, dichiara la morte  presunta del Sig. XY NATO NEL COMUNE Z, DECEDUTO IN QUESTO COMUNE IN  DATA 02/10/2008 ALLE ORE 12.00, senza menzionare il comune di  residenza.

Si chiede: 

- dando per scontato che a comunicare e inviare copia della predetta sentenza debba essere il cancelliere del giudice che l'ha pronunciata e  non il legale di parte, quale sia il comune competente alla  trascrizione della stessa considerando quanto precede; 

- qualora fosse questo il comune competente, come procedere anche anagraficamente considerato che il cittadino risulta cancellato dall'anagrafe per irreperibilità 

- quali le annotazioni; 

- una volta trascritta la sentenza, quale sia la certificazione che possa essere rilasciata; 

- stato civile della coniuge superstite.

Risposta

La sentenza, dopo che sia passata in giudicato, deve essere trasmessa - a cura della cancelleria del giudice che l'ha pronunciata - all'ufficiale di stato civile competente (art. 731 c.p.c. Comunicazione all'ufficio di stato civile “Il cancelliere dà notizia, a norma dell'articolo 133 secondo comma, all'ufficio dello stato civile competente della sentenza di dichiarazione di morte presunta”); comune competente, in applicazione del principio generale introdotto dal d.P.R. n. 396/2000 è il comune di residenza; laddove non esiste, come nel caso specifico, un comune di residenza, ossia di iscrizione anagrafica, essendo stata la persona cancellata per irreperibilità, la competenza non può che essere del comune di nascita. Non è un caso, pertanto, che nel dispositivo della sentenza sia previsto che di essa venga data comunicazione, a cura della Cancelleria, all'Ufficio di Stato Civile del Comune Z, che corrisponde appunto al comune di nascita.

Quanto alla trascrizione, in realtà il d.P.R. n. 396/2000 non prevede esplicitamente tale adempimento; tuttavia la circolare Miacel n. 2/2001 prescrive invece che detta sentenza debba essere trascritta ("L'art. 71, comma 2, del DPR non prescrive più, a differenza del vecchio ordinamento, la trascrizione della sentenza che dichiara la  morte presunta di una persona, mentre l'art. 49, lettera j), stabilisce che detta sentenza deve essere annotata sull'atto di nascita, come quelle che dichiarano la sua esistenza in vita o ne accertano la morte. Peraltro, l'art. 81, comma 2, del DPR richiede che anche negli atti di morte siano annotate le sentenze che dichiarano l'esistenza in vita di una persona di cui era stata dichiarata la morte presunta, o che ne accertano la morte. Si ritiene, per necessità logica e nonostante il silenzio della legge, che l'annotazione di tali  sentenze deve essere preceduta dalla trascrizione per riassunto, nei registri ed archivi di morte, della sentenza di dichiarazione della morte presunta.").

Alla luce di quanto affermato dal Ministero dell'interno, alle cui istruzioni l'ufficiale di stato civile è tenuto ad uniformarsi (ai sensi dell'art. 9 del d.P.R. n. 396/2000), la sentenza dichiarativa di morte presunta deve essere trascritta per riassunto a cura dell'ufficiale di stato civile del comune di nascita.

Tale sentenza deve, inoltre, essere annotata sull'atto di nascita (formula 142) e sull'atto di matrimonio (formula 178).

Anagraficamente la persona resta cancellata per irreperibilità.

Quanto alle certificazioni, è possibile rilasciare l'estratto per riassunto dell'atto di nascita recante l'annotazione di morte presunta; ugualmente è rilasciabile l’estratto dell’atto di matrimonio, recante l’annotazione di morte presunta dello sposo. Non esiste il certificato di morte presunta.

La coniuge superstite è vedova.

11 marzo 2022              Liliana Palmieri

 

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