Richiesta di accesso agli atti amministrativi concernenti una concessione cimiteriale perpetua di tomba di famiglia
Risposta dell'Avv. Elena Conte
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiUna cittadina italiana residente chiede l'emissione della carta d'identità valida per l'espatrio per la figlia di 13 anni per poter partecipare ad una gita scolastica. La signora e' coniugata con cittadino tanzaniano, separata giudizialmente con lo stesso che attualmente vive in Tanzania. La sentenza di separazione giudiziale affida in via esclusiva i figli minori alla madre con decisioni di maggiori interesse per la prole relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale che potranno essere assunte dal genitore affidatario anch'esse in via esclusiva (AFFIDO cd. SUPERESCLUSIVO). Nulla viene dichiarato nella sentenza in merito al rilascio dei documenti validi per l'espatrio ai figli minorenni. La madre, per il tramite dell'avvocato, sostiene che l'affido super esclusivo racchiuda implicitamente il rilascio dei documenti validi per l'espatrio ai figli minorenni solo con l'assenso del genitore affidatario senza ricorrere al giudice tutelare? Quale risposta dare alla richiesta della cittadina?
Si precisa che il padre della minore è irreperibile.
L’affidamento “rafforzato” o “superesclusivo” è una forma utilizzata negli ultimi tempi in base ad una interpretazione giurisprudenziale tratta dall'articolo 337-quater del codice civile, come introdotto dall’articolo 55 del Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154.
Tale tipologia di affidamento implica una maggiore compressione della "responsabilità genitoriale" del genitore non affidatario, rispetto all’affidamento esclusivo come normalmente inteso.
Solitamente nei provvedimenti viene disposto che un genitore affidatario possa adottare genericamente le decisioni di maggior interesse per il/la minore senza entrare nel merito ma solitamente l’ambito d’intervento è riferito alla vita scolastica e le necessità mediche, senza alcun riferimento all’eventuale espatrio della minore.
Considerato che solitamente l’altro genitore non è stata sospesa, né revocata la responsabilità genitoriale, discende che, non contenendo il provvedimento in maniera esplicita la specifica indicazione relativa al rilascio di documenti validi per l’espatrio, occorra necessariamente acquisire anche l’assenso del genitore non affidatario o, in mancanza, l’autorizzazione del giudice tutelare.
In definitiva, l'assenso all'espatrio è l'unica, fra le tante decisioni ritenute di maggior interesse, per cui una apposita norma dispone che sia espresso da entrambi gli esercenti la responsabilità genitoriale.
Occorre quindi ribadire che affidamento esclusivo ed esercizio della responsabilità genitoriale sono due istituti differenti, che assolvono a funzioni diverse.
In Italia il rilascio della carta di identità valida per l’espatrio ad un minore è soggetta all’assenso di chi esercita la potestà (oggi responsabilità) sul minore stesso. In mancanza dell’assenso di uno dei due genitori (ad eccezione dell’ipotesi della decadenza dalla responsabilità genitoriale ovvero di morte) deve intervenire il giudice tutelare.
Ritengo utile richiamare la circolare n. 7 del 15 marzo 2012 del Ministero dell’Interno - Direzione centrale servizi demografici avente ad oggetto “Documenti individuali per l’espatrio dei minori” nella quale viene comunicato che riporta “il Ministero della Giustizia, su richiesta del Ministero degli Affari Esteri, ha chiarito che in sede di rilascio del passaporto, al fine di assicurare particolari forme di garanzia nei confronti dei minori che intendono espatriare, è necessario, anche in presenza di figli minori naturali conviventi con uno solo dei genitori o di figli legittimi affidati ad uno solo dei genitori separati, ottenere l’assenso di entrambi i genitori”.
Nella citata circolare, facendo seguito alla circolare n. 15/2011, viene rappresentato “che tale indirizzo, alla luce della sua ratio, trova applicazione anche nel caso di rilascio ai minori di carta d’identità valida per l’espatrio”.
I ministeri coinvolti, in particolare il Ministero della Giustizia, sono giunti a tale conclusione rilevando che, nei confronti del diritto all’espatrio, riconosciuto dall’articolo 16 della Costituzione, si pone il limite della tutela dei minori, sancito dall’articolo 30, quale prevalente esigenza di pubblico interesse.
In sostanza, fra i due diritti costituzionalmente garantiti, libertà di circolazione da un lato e tutela dei minori dall’altro, il secondo prevale rispetto al primo.
L'affidamento esclusivo e quello super esclusivo, sono provvedimenti che non eliminano la responsabilità genitoriale del genitore non affidatario. L'assenso all'espatrio per il figlio minore è un atto di straordinaria amministrazione, peraltro espressamente previsto dalla normativa vigente in materia di passaporto che, come è noto, si applica anche alla carta di identità valida ai fini dell'espatrio.
Grazie a questa circostanza, abbiamo la fortuna di avere altri pareri rinvenibili nella nota prot. 0065416 del 26/06/2018 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e Fasc. n. 3/1/1 - 79 (2018) del 18/05/2018 del Ministero della Giustizia che rafforzano questa tesi.
Nella nota prot. 0065416/2018 viene precisato che "Il competente Ministero, confermando l'orientamento interpretativo già espresso in precedenza, ha riconosciuto che, anche dopo la modifica apportata dal Decreto legislativo 28 dicembre 2013, n. 154, alle norme del codice civile relative all'istituto dell'affidamento, per il rilascio del passaporto al minore occorre sempre acquisire il consenso di entrambi i genitori.
Tale interpretazione viene argomentata tenendo conto che l'emissione del documento di viaggio rientra tra le decisioni di maggior interesse per il figlio che, ai sensi dell'art. 337 quater c.c. devono essere assunte da entrambi i genitori, prescindendo dall'esercizio della responsabilità genitoriale.
Il parere in oggetto evidenzia, altresì, che l'assenso del genitore non affidatario non occorrerà, invece, nel caso in cui il giudice abbai previsto espressamente che tale decisione sia assunta dal solo genitore affidatario esclusivo".
Il parere espresso dal Ministero della Giustizia – Ufficio Legislativo con la suddetta nota del 18/05/2019 risulta argomentato in modo ancora più analitico e riassumibile nella seguente conclusione "L'istanza per il rilascio del passaporto in favore del minore, potrà quindi essere avanzata dal solo genitore affidatario esclusivo e senza l'autorizzazione del giudice tutelare. solo in presenza di un provvedimento che rechi l'espressa esclusione del genitore non affidatario in ordine a tale decisione".
In conclusione:
- i genitori, anche non affidatari, che però mantengono la responsabilità genitoriale, devono dare il loro assenso all’espatrio del figlio minore; in mancanza serve l’autorizzazione del Giudice tutelare;
- non servirà né l’assenso del genitore non affidatario, né l’autorizzazione del Giudice tutelare solo nel caso in cui nel provvedimento di affidamento il Giudice abbia disposto espressamente che il figlio minore può ottenere il passaporto e/o la carta di identità valida per l’espatrio con il solo consenso del genitore affidatario.
Tutto ciò premesso e richiamato pertanto, in pratica, in caso di affidamento “super esclusivo” ad un solo genitore, non è sufficiente che il giudice abbia disposto che “l'affidatario esercita in via esclusiva anche tutte le decisioni di maggior interesse per il minore", poiché l’assenso previsto dal suddetto articolo 3 comma 1 lettera a) costituisce “norma speciale” che attribuisce comunque tale decisione ad entrambi i genitori, salvo i casi di decadenza della responsabilità genitoriale.
Per escludere il genitore non affidatario da tale decisione è necessario che il giudice preveda espressamente tale deroga.
10 marzo 2022 Andrea Dallatomasina
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