Trattamento dipendente utilizzato a scavalco (art. 1 c. 557) con 6 ore eccedenti

Risposta del Dott. Cristoforo Di Lorenzo

Quesiti
di Di Lorenzo Cristoforo
12 Marzo 2022

Retribuzione di dipendente utilizzato a scavalco art. 1 c. 557 con 6 ore eccedenti. Si chiede come risulta più corretto considerare tale dipendente: considerarlo come dipendente part-time per 6 ore anche se è già dipendente a tempo indeterminato per 36 ore, oppure considerarlo lavoro straordinario per 6 ore?

Risposta

Sicuramente come nuovo dipendente a tempo determinato e part-time al 16,67% (6 ore settimanali). Infatti:

Art. 1 comma 557 L. n. 311 del 2004: “I comuni con popolazione inferiore ai 5.000 abitanti, i consorzi tra gli enti locali gerenti servizi a rilevanza non industriale, le comunità montane e le unioni di comuni possono servirsi dell’attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altre amministrazioni locali purché autorizzati dall’amministrazione di provenienza.”

Ne consegue che i dipendenti con contratto a tempo pieno, preventivamente autorizzati dall’Amministrazione di appartenenza (Ente A), possono costituire un ulteriore rapporto di lavoro presso un’altra Amministrazione (Ente B), tramite assunzione, con stipula di regolare contratto di lavoro a tempo determinato e part-time, per un massimo di 12 ore settimanali, nel rispetto del limite delle 48 ore settimanali di lavoro complessive.

Entrambi i rapporti sono regolati dal C.C.N.L. Enti Locali ed economicamente sono gestiti e dichiarati in PassWeb in modo autonomo da ciascun ente. Il nuovo contratto, trattandosi di nuova assunzione, ai fini previdenziali darà comunque origine ad un rapporto di lavoro in regime di fine servizio utile ai fini TFR.

In DMA/UNIEMENS l’Ente B deve sempre caratterizzare il campo “Tipo rapporto” come “Comando o Scavalco” e indicare il Codice fiscale dell’Ente A, quale “Dipendente di altra amministrazione”.

La gestione di entrambi i rapporti di lavoro in PassWeb, relativamente alla Posizione Assicurativa, come pure dal punto di vista previdenziale, ai fini della liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto, implica una serie di specificità:

  • ai fini del Diritto, cioè dell’anzianità di servizio, è utile soltanto quello dichiarato dall’Ente A;
  • il servizio dichiarato dall’Ente B non è valido ai fini del Diritto;
  • ai fini della Misura, cioè della contribuzione valida ai fini pensionistici, i due imponibili dichiarati si sommano;
  • ai fini della liquidazione del Trattamento di Fine Rapporto, relativamente al servizio svolto presso l’Ente B, abbiamo una duplice possibilità:
     
  1. se il dipendente è già in regime di TFS, in virtù rapporto di lavoro con l’Amministrazione di appartenenza (Ente A), l’ente secondario (Ente B), alla scadenza del contratto a tempo determinato, compilerà e invierà alla Sede INPS di competenza il proprio Modello TFR1, corredato dalla documentazione attestante l’esistenza del rapporto di lavoro (copia del contratto, determinazioni etc.). Il TFR sarà liquidato non prima di 6 mesi dalla cessazione del rapporto di lavoro. A meno che il dipendente, dal giorno successivo alla cessazione, quindi senza soluzione di continuità, non instauri un nuovo rapporto di lavoro a tempo determinato e part-time con lo stesso Ente o con altra Amministrazione. In questa seconda ipotesi il Modello TFR1 sarà inviato al nuovo Ente.

 

  1. Se il dipendente è già in regime di TFR, in virtù rapporto di lavoro con l’Amministrazione di appartenenza, sia il TFR relativo al rapporto con l’ente secondario (Ente B) che quello relativo al servizio svolto presso l’Ente principale (Ente A), saranno liquidati in occasione del pensionamento dello stesso. In questo caso, è opportuno l’Ente B, alla scadenza del contratto a tempo determinato, compili ed invii il proprio Modello TFR1, corredato dalla documentazione attestante l’esistenza del rapporto di lavoro (copia del contratto, determinazioni etc.) all’Ente A, per una corretta gestione del fascicolo personale del dipendente.

9 marzo 2022               Cristoforo Di Lorenzo

 

Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4210, sintomo n. 4321

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