Conservazione residui passvi

Risposta del Dott. Ennio Braccioni

Quesiti
di Braccioni Ennio
10 Marzo 2022

Alcuni fornitori, seppur abbiano erogato il servizio o il bene all'Ente, non hanno mai inviato la fattura nonostante i molteplici solleciti. Si tratta in alcuni casi di residui passivi molto anziani; cosa è opportuno fare? Manteniamo il residuo sino allo scadere dei termini di prescrizione? Li cancelliamo e accantoniamo il relativo avanzo generato in un fondo accantonato per passività potenziali?               

Risposta

La conservazione nelle scritture contabili di residui passivi oltre i termini di prescrizione non risulta conforme alle regole contabili: poiché con la prescrizione viene meno il diritto del creditore, non possono essere conservati residui che si riferiscono a debiti non più esigibili.

Quanto sopra è da ritenere sicuramente valido sia per il caso della prescrizione ordinaria, per la quale l’articolo 2946 del codice civile stabilisce un termine di dieci anni, che per le prescrizioni brevi, per le quali il termine è ridotto a cinque anni  (artt. 2947 - 2949 c.c.) o in alcuni casi ad un anno (artt. 2959 - 2053 c.c.).

Pur in mancanza di più precise indicazioni nel testo del quesito, si ritiene che debiti (residui passivi) riferiti alle situazioni accennate nel quesito stesso dovrebbero riferirsi non tanto alle fattispecie per le quali sono previsti i termini di prescrizione più ridotti propri delle ricordate prescrizioni brevi, ma a quelle definite come prescrizioni presuntive, per le quali il codice stabilisce un termine ulteriormente più breve, come per il caso delle forniture di beni (art. 2955, n. 5: un anno) ovvero dei compensi professionali (art. 2956, n. 2: tre anni); in tal caso però il successivo articolo 2959 esclude la applicabilità del più breve termine della prescrizione presuntiva, con conseguente applicazione del normale termine decennale, qualora il creditore reclami il suo credito anche successivamente alla scadenza del termine previsto per la prescrizione presuntiva.

Da quanto sopra deriva che codesto ente dovrà mantenere i residui fino alla maturazione del termine di prescrizione ordinaria; in alternativa i residui di cui trattasi potranno anche essere cancellati allo scadere del più breve termine della prescrizione presuntiva, ma in tal caso - come correttamente ipotizzato nel quesito - appare condivisibile la soluzione di accantonare prudenzialmente nel risultato di amministrazione un fondo corrispondente all’importo dei residui cancellati, importo che potrà essere utilizzato in caso di successiva rivendicazione dei crediti da parte dei fornitori (ovviamente non oltre i termini della ordinaria prescrizione) ovvero annualmente ridotto man mano che per ciascuna posizione verrà a maturarsi il definitivo termine prescrizionale.

8 marzo 2022                Ennio Braccioni

 

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