Credito Imu in ambito di un concordato preventivo

Risposta del Dott. Luigi D'Aprano

Quesiti
di D'Aprano Luigi
12 Marzo 2022

Abbiamo ricevuto da parte del tribunale ordinario, la convocazione come creditori, per IMU che un hotel deve corrispondere al Comune, nel procedimento per concordato preventivo, nella quale ci riconoscono una soddisfazione dei crediti nella misura del 25%. il Comune cosa deve fare? Accettare questo concordato? Adottare un atto? Oppure non deve accettare il concordato in quanto le somme dovute a titolo di IMU non sono tutte di competenza del Comune trattandosi di un fabbricato di categoria D e dunque una quota spetta allo Stato?

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Risposta

Innanzitutto, occorre precisare che, qualora venisse venduto l'immobile, sia nella procedura concorsuale del concordato preventivo che nell'eventuale fallimento, l'IMU non pagata sarebbe direttamente prelevata dal ricavato della vendita del cespite a cui la stessa imposta si riferisce, in virtù della procedura speciale di legge che impone al curatore entro 90 giorni dalla vendita dell’immobile di dichiarare e versare l’imposta dovuta per il periodo di durata della procedura concorsuale.

Se invece, il debito IMU si riferisce a periodi precedenti, al fine di poter valutare un eventuale stralcio parziale del debito occorre che si verifichino congiuntamente le due ipotesi:

a) l’imposta deve riferirsi a cespiti non più ascrivibili al patrimonio della società che ha presentato domanda di concordato (altrimenti varrebbe la procedura speciale suddetta);

b) l'ipotesi del fallimento sia nettamente peggiorativa rispetto alla proposta concordataria.

 

In merito a quest'ultimo punto gli artt. 160 e 161 L.F. impongono che il piano sia attestato da un professionista indipendente che abbia tutti i requisiti richiesti e legare, eventuali decisioni ad una attenta lettura di tale attestazione.

Valutata la congruità dell’offerta, dovrete procedere a formalizzare uno scambio di corrispondenza volto a manifestare l’accettazione della proposta di concordato.

 

Per quanto riguarda il fatto che l’imposta sia originariamente di competenza dell’Erario, in quanto fabbricato di categoria D, nulla rileva essendo riservato al Comune ogni atto successivo alla autoliquidazione; questa fase può farsi sicuramente rientrare in quella accertativa.

8 marzo 2022               Luigi D’Aprano

 

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