Indennità condizioni lavoro (disagio) a dipendente che svolge funzioni di messo comunale
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
QuesitiL'Ente ha autorizzato il comando in uscita di un dipendente. L'Ente comandatario può sottoscrivere una convenzione con altro ente (secondo la formula dello scavalco condiviso) autonomamente senza il previo nulla osta dell'ente comandante?
L’art. 30 comma 2 sexies TUPI consente alle pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all'articolo, di utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto.
Quindi, in siffatte ipotesi l’ente utilizzatore non può, a sua volta, accordarsi con altri enti per condividere il personale comandato, salvo intesa con l’ente concedente che resta titolare del rapporto con il dipendente in comando/assegnazione temporanea.
Nel caso del coutilizzo o scavalco tra enti, laddove si tratti ore di lavoro ulteriori rispetto a quelle previste dal rapporto di lavoro a tempo pieno con l’amministrazione di appartenenza, si avrà una ipotesi che viene comunemente chiamata “scavalco di eccedenza”, per distinguerla dallo “scavalco condiviso” che si presenta nell’ipotesi in cui il rapporto di lavoro rimane in capo all’amministrazione di appartenenza mentre una parte del tempo di lavoro viene erogata a favore di una o più amministrazione sulla base di una convenzione stipulata tra le amministrazioni interessate che regola i rapporti anche di natura finanziaria legati all’utilizzo condiviso.
8 marzo 2022 Eugenio De Carlo
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4209, sintomo n. 4230
Risposta del Dott. Luigi Oliveri
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Matteo Barbero
Ricevi via email i nuovi contenuti pubblicati nel portale
In collaborazione con: