Incarichi a contratto (art. 110 d.lgs. n. 267/2000) riconoscimento indennità ad personam nel caso in cui il dipendente incaricato sia già dipendente nel perimetro della P.A. e sia posto in aspettativa senza assegni, ma con conservazione del posto

Corte dei Conti, Sezione delle autonomie – Delibera 7 marzo 2022, n. 5

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08/03/2022 Roma

Sezione delle Autonomie

La Sezione delle autonomie ha dichiarato l’inammissibilità sotto il profilo oggettivo del quesito posto dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 271 del 21 dicembre 2021, perché non attinente alla materia della contabilità pubblica. La questione di massima sollevata nell’esame di una richiesta di parere presentata dal Comune di Fidenza (PR), per il tramite del CAL, concerne l'interpretazione del comma 3 dell’art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui disciplina la corresponsione di un'indennità ad personam per incarichi a contratto. In particolare, il quesito attiene alla possibilità o meno di riconoscere l’indennità ad personam nel caso in cui il soggetto incaricato sia già dipendente nel perimetro della pubblica amministrazione e sia posto in aspettativa senza assegni, ma con conservazione del posto.

 

Documenti di riferimento

Delibera n. 5/SEZAUT/2022/QMIG [404,087 KB PDF]

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Scritto il 09/03/2022

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