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Comunicato Ansa del 5 maggio 2023
Corte dei Conti, Sezione delle autonomie – Delibera 7 marzo 2022, n. 5
Servizi Comunali Incarichi professionali Trattamento economico08/03/2022 Roma
Sezione delle Autonomie
La Sezione delle autonomie ha dichiarato l’inammissibilità sotto il profilo oggettivo del quesito posto dalla Sezione regionale di controllo per l’Emilia-Romagna, con la deliberazione n. 271 del 21 dicembre 2021, perché non attinente alla materia della contabilità pubblica. La questione di massima sollevata nell’esame di una richiesta di parere presentata dal Comune di Fidenza (PR), per il tramite del CAL, concerne l'interpretazione del comma 3 dell’art. 110 del d.lgs. n. 267 del 2000, nella parte in cui disciplina la corresponsione di un'indennità ad personam per incarichi a contratto. In particolare, il quesito attiene alla possibilità o meno di riconoscere l’indennità ad personam nel caso in cui il soggetto incaricato sia già dipendente nel perimetro della pubblica amministrazione e sia posto in aspettativa senza assegni, ma con conservazione del posto.
Documenti di riferimento
Delibera n. 5/SEZAUT/2022/QMIG [404,087 KB PDF]
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ARAN – Orientamento applicativo Comparto Funzioni locali pubblicato in data 31 marzo 2023 – CFL217
Inps - Messaggio numero 1374 del 13 aprile 2023
Inps - Messaggio numero 1351 del 11 aprile 2023
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