I trasporti funebri soggiacciono alla regola della tipicità perché tutti i loro elementi fondamentali (oggetto del trasporto, incaricato del trasporto, mezzo di trasporto, luogo di partenza ed arrivo) debbono esser preventivamente individuati nei relativi atti di autorizzazione al trasporto funebre.
In particolare, secondo il D.P.R. 285/1990, il luogo d’arrivo di un trasporto di urna cineraria può esser tassativamente:
- il cimitero;
- l’Estero;
- una cappella privata costituita fuori dal cimitero;
- una tumulazione privilegiata (in un edificio pubblico, nella sede di un partito,in un luogo di culto …).
Ogni altro luogo, proprio come accade per l’affido, deve esser prodromicamente autorizzato, caso per caso, prima che il trasporto sia effettuato.
Secondo una lettura molto formale della norma il comune di partenza accorderà l’autorizzazione al trasporto delle ceneri solo dietro la produzione da parte degli interessati dell’autorizzazione alla dispersione ottenuta dall’Ufficiale di Stato Civile della municipalità nel cui territorio materialmente avverrà lo sversamento delle ceneri.
Se l’autorizzazione alla dispersione non è riconosciuta valida come titolo di accoglimento (le norme regionali soffrono del notevole limite della territorialità) il Comune di partenza, conformemente al dettato del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, perfezionerà l’istruttoria di una semplice autorizzazione al trasporto verso un cimitero del comune di arrivo.
Successivamente, nel Comune di destinazione si potrà prevedere l’affido o dispersione a norma della L. 130/2001 e della legislazione regionale vigente in materia.
Per le ceneri provenienti da altra Regione sarà, anche dopo un primo periodo di sepoltura in tumulo, quindi, competente al rilascio dell’autorizzazione alla dispersione o affido l’Ufficiale di Stato civile del Comune di sepoltura previa presentazione dell’autorizzazione di cremazione rilasciata dal Comune di decesso oppure del verbale di disseppellimento delle ceneri e della manifestazione di volontà del de cuius.
La Campania, con la legge regionale 9 ottobre 2006, n. 20, in particolare con riferimento al comma 4 dell'art. 4, ha previsto la facoltà di poter disperdere le ceneri in mare, altrimenti preclusa.
Infine, è indubitabilmente necessario prendere contatti preventivi con la Capitaneria di Porto competente per territorio, rispettando le modalità e le formalità che vengono ritualmente fissate in un'apposita ordinanza tipo di cui si suggerisce di chiederne copia (al riguardo si allega una bozza tipo di un altro Ufficio).
8 marzo 2022 Elena Conte
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