Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiSu richiesta dei genitori il Consolato ha inviato un atto e un certificato di nascita plurilingue di cambio nome effettuato nel Comune belga di un minore italiano con la doppia cittadinanza belga aggiungendo che sarebbe opportuno che venga recepita tale modifica anche nell'ordinamento italiano.
Al fine di evitare pregiudizi all'interessato dovuti alla disparità tra il Belgio e l'Italia, si chiede se è necessario procedere.
La giurisprudenza europea e di legittimità è intervenuta a tutela del principio d'intangibilità del nome, quale autonomo segno distintivo dell'identità personale e di proiezione della personalità sociale dell'individuo, tutelato sia dalla normativa europea sia da quella interna (costituzionale e ordinaria).
In particolare si citano le sentenze della corte di giustizia europea n. C 148/02 (Garcia Avello vs Belgio) e n. C. 353/2006 (Grunkin Paul vs Germania), che hanno dichiarato illegittimo qualsiasi intervento dell'organo amministrativo di uno Stato europeo volto a cambiare, sulla base della normativa interna, le generalità di un suo cittadino, che legittimamente gli sono state attribuite secondo la normativa di un altro Stato di cui è pure cittadino ovvero in detto Stato egli è nato e residente dalla nascita, in quanto detto intervento si qualificherebbe sul piano della normativa comunitaria, costituzionale e ordinaria, in una violazione del suo diritto alla conservazione del nome legittimamente acquisito, del suo diritto a non essere discriminato in base alla nazionalità posseduta e di quello di soggiornare e circolare liberamente sul territorio degli stati europei, determinando così una situazione d'incertezza sulla sua identità, che lo obbligherebbe continuamente a dissipare nei rapporti privati e professionali i dubbi sulle sue esatte generalità e sulla veridicità e autenticità dei documenti a lui riferibili.
Tutto ciò premesso si ritiene che il bambino, in possesso della cittadinanza italiana e belga, sia generalizzato nello stesso modo in entrambi gli Stati.
Rifiutare in Italia l'attribuzione del nome come indicato dai genitori nell’atto già registrato in Belgio significherebbe violare un diritto primario dell'Unione Europea e cioè il diritto di libera circolazione.
7 marzo 2022 Andrea Dallatomasina
Per i clienti Halley: ricorrente QD n. 2033, sintomo n. 2064
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
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