Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
QuesitiE' stata presentata richiesta di trascrizione di un atto di matrimonio ai sensi dell'art. 19 DPR 396/2000, da parte di una coppia il cui sposo è cittadino ucraino, la sposa cittadina romena. Il matrimonio è stato celebrato in Ucraina, ma presentano un atto originale, con traduzione e apostille, rilasciato dall'autorità romena, in cui è precisato nelle annotazioni, che si tratta di un atto trascritto. E' possibile procedere alla trascrizione o bisogna chiedere l'atto rilasciato dall'autorità ucraina? Gli stessi chiedono anche la trascrizione del divorzio. E' possibile annotare il divorzio nell'atto di matrimonio dopo la trascrizione?
A parte la valutazione relativa al fatto che, ai fini della trascrizione, deve essere presentato l'atto originale e non quello trascritto in altro Paese straniero (come chiarito nel Massimario per l'ufficiale di stato civile del Ministero dell'interno in relazione agli atti di nascita, anche se il principio è valido anche per gli altri atti di stato civile "Oggetto di trascrizione nei registri di stato civile può essere l’atto di nascita formato all’estero nello Stato in cui l’evento si è verificato, non quello a propria volta trascritto in altro Stato diverso da quello di formazione."), un altro aspetto rilevante è dato dalla circostanza che la trascrizione ex art. 19 d.P.R. n. 396/2000 è meramente riproduttiva dell'atto straniero, come ben chiarito nella circolare n. 2/2001 del Ministero dell'interno, diramata all'indomani della entrata in vigore del d.P.R. n. 396/2000. Ciò significa che tale tipo di trascrizione non è equiparabile alle trascrizioni "ordinarie" e che gli atti trascritti in applicazione di tale norma non sono suscettibili di annotazione, eccezion fatta per le annotazioni relative al regime patrimoniale. In questo senso si esprime anche il Massimario per l'ufficiale di stato civile:
" Le trascrizioni effettuate in base all’art. 19 del D.P.R. 396/2000 sono meramente riproduttive di atti stranieri in quanto estranee all’ordinamento giuridico italiano. Di conseguenza, su tali trascrizioni non si possono effettuare ex novo annotazioni, né delle stesse è possibile rilasciare estratti e certificati ma, eventualmente, solamente copia integrale al diretto interessato (Circolare n. 2 del 26 marzo 2001). Con la citata Circolare n. 22 del 3 agosto 2011, emessa a seguito di parere richiesto al Consiglio di Stato, sono state fornite direttive in merito alle annotazioni sugli atti di matrimonio registrati ex art. 19 inerenti ai rapporti patrimoniali tra coniugi stranieri. In particolare, le richieste di annotazioni avanzate da cittadini stranieri residenti in Italia, riguardanti le convenzioni matrimoniali per le quali l’annotazione è obbligatoriamente prevista da norma di legge per l’efficacia pubblicistica della convenzione stessa, vanno effettuate sull’atto di matrimonio già trascritto ex art. 19, al fine di agevolare lo straniero all’ottenimento delle copie integrali degli stessi. ... ...
Fuori da questa ipotesi, resta fermo che non si potrà effettuare analoga annotazione, invece, sugli altri atti formati all’estero e trascritti ai sensi dell’art. 19 del D.P.R. 396/2000. L’ufficiale dello stato civile potrà, se richiesto dall’interessato, procedere a detta annotazione ex art. 19 solo dopo aver verificato che il suo contenuto sia già stato riportato (secondo le norme colà vigenti), nel paese estero di provenienza, sull’atto trascritto".
Pertanto, alla luce di tali indicazioni ministeriali, è comunque indispensabile che il divorzio sia stato già riconosciuto dall'autorità straniera e dunque sia stato già annotato sull'atto straniero, prima di procedere alla relativa annotazione sull'atto trascritto in Italia ai sensi del citato art. 19 d.P.R. n. 396/2000, trascrizione che, lo si ribadisce, ha valenza meramente riproduttiva.
7 marzo 2022 Liliana Palmieri
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