Richiesta dei consiglieri comunali di aumento dello spazio della PEC istituzionale
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Federico Gavioli
QuesitiLo scorso ottobre ho versato erroneamente all'erario un importo relativo all'iva split in misura maggiore rispetto a quanto effettivamente dovuto per il mese suddetto. Per far quadrare le partite di giro ho creato un accertamento per "rimborso Iva split versata in eccesso", ma non so come fare per recuperare la somma pagata in più. E' possibile effettuare una compensazione sui versamenti futuri o va richiesto il rimborso all'Agenzia delle Entrate?
Quindi, posso recuperare il credito derivante da maggior versamento di iva split istituzionale di un determinato mese, compensando con i mesi successivi.
La risposta dell’Agenzia delle entrate con l’ interpello n. 378, del 18 settembre 2020, conferma che l’Iva split payment versata in eccesso con modello F24 duplicato per lo stesso mese è recuperabile semplicemente attraverso lo scomputo da quanto l’ente sarà tenuto a versare allo stesso titolo nelle mensilità successive e non richiede l’emissione della nota di variazione in accredito del fornitore. La risposta, sotto il profilo operativo, invita però l’ente ad evidenziare nei propri documenti contabili l’avvenuta compensazione con indicazione delle motivazioni che hanno determinato la rilevazione dell’importo dell’indebito.
L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, con le circolari n. 6/E del 19 febbraio 2015, n. 15/E del 13 aprile 2015 e n. 27/E del 7 novembre 2017, sono stati forniti chiarimenti sul meccanismo della scissione dei pagamenti (c.d. split payment) di cui all'articolo 17-ter decreto IVA. In particolare, nei predetti documenti di prassi è stato chiarito che nell'ipotesi in cui il fornitore, ricorrendo i presupposti di cui all'articolo 26 del decreto IVA, emetta una nota di variazione in diminuzione, se la stessa si riferisce ad una fattura originaria emessa in regime di split payment, la stessa deve essere numerata, indicare l'ammontare della variazione e della relativa imposta e fare esplicito riferimento alla fattura originaria.
Conseguentemente, la Pubblica Amministrazione committente o cessionaria:
- nel caso di acquisto effettuato in ambito commerciale, in considerazione delle modalità seguite per la registrazione dell'originaria fattura, deve provvedere alla registrazione della nota di variazione nel registro "IVA vendite" di cui agli articoli 23 e 24 del decreto IVA, fermo restando la contestuale registrazione nel registro "IVA acquisti" di cui all'articolo 25 del medesimo decreto, al fine di stornare la parte di imposta precedentemente computata nel debito e rettificare l'imposta detraibile;
- nel caso in cui l'acquisto sia stato destinato alla sfera istituzionale non commerciale, può computare la parte d'imposta versata in eccesso rispetto all'IVA indicata nell'originaria fattura a scomputo dei successivi versamenti IVA da effettuare nell'ambito dello split payment.
Nel caso di specie, tuttavia, la duplicazione del versamento IVA mediante il modello F24 non è riconducibile ad alcuna delle ipotesi che legittimano l'emissione di una nota di variazione ex articolo 26 del decreto IVA.
Pertanto, conclude l’Agenzia delle Entrate , nel presupposto che il versamento sia stato effettivamente duplicato è possibile recuperare l'IVA versata in eccesso all'Erario scomputando l'importo di cui trattasi dai versamenti dell'imposta che, nell'ambito della propria sfera istituzionale l’ente locale dovrà effettuare in regime di split payment.
3 marzo 2022 Federico Gavioli
Per i clienti Halley: ricorrente QR n. 3978, sintomo n. 4034
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Agenzia delle Entrate – Circolare n. 7/E del 4 giugno 2025
Risposta del Dott. Fabio Bertuccioli
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
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