Formazione atto di nascita di minore straniero residente nato in ospedale di un comune diverso
Risposta della Dott.ssa Grazia Benini
Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiSi chiede come gestire anagraficamente la seguente situazione:
famiglia iscritta come residente nel Comune, i genitori però vivono in una roulotte sita su un terreno privato e hanno perso la patria potestà della figlia minore, ancora in attesa della nomina di un tutore, che attualmente si trova ricoverata presso un istituto sito in altro Comune.
Quale residenza attribuire ai genitori? Quale alla minore?
L’iscrizione anagrafica si effettua, di regola, utilizzando il criterio della dimora abituale, indicando quale indirizzo di iscrizione, il luogo in cui è ubicata l’abitazione in cui vive la persona (Articoli 1 e 2 della Legge 24 dicembre 1954, n. 1228: Nell’anagrafe della popolazione residente sono registrate le posizioni relative alle persone, alle famiglie e alle convivenze, che hanno fissa to nel comune la residenza. È fatto obbligo ad ognuno di chiedere l’iscrizione nell’anagrafe del comune di dimora abituale.)
Riguardo alla natura dell’alloggio si richiamano le ancora attuali indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell’interno 29 maggio 1995, n. 8, laddove il Ministero afferma che “non può essere di ostacolo alla iscrizione anagrafica la natura dell'alloggio, quale ad esempio un fabbricato privo di licenza di abitabilità ovvero non conforme a prescrizioni urbanistiche, grotte, alloggi in roulottes”.
Se manca la dimora abituale, si procede alla iscrizione anagrafica nel luogo di domicilio (articolo 2 terzo comma Legge 24 dicembre 1954, n. 1228 “Ai fini dell’obbligo di cui al primo comma, (obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica) la persona che non ha fissa dimora si considera residente nel comune dove ha stabilito il proprio domicilio”.
Tutto ciò premesso, di per sé, la natura dell’alloggio (roulotte o camper) non è ostativa alla registrazione anagrafica, a condizione che la roulotte (o il camper) sia saldamente ancorato al suolo, e dunque consenta di configurare la dimora abituale ad un indirizzo fisico ben preciso, indirizzo che deve essere individuato con l’area di circolazione in cui è posizionata la roulotte (o il camper) e con un numero civico che dovrà essere assegnato alla roulotte (dall’ufficiale d’anagrafe, dall’ufficio toponomastica o dall’ufficio che normalmente provvede alla assegnazione della numerazione civica).
Perché si rispetti tale condizione, e cioè che la roulotte (o il camper) sia saldamente ancorato al suolo.
Ricordo che in alcuni casi camper e roulotte, costruiti inizialmente anch'esse come "beni mobili", sono state successivamente "adattate" e trasformate in una sorta di abitazioni prefabbricate, ancorandole in maniera stabile ed inamovibile al suolo, collegandole alla rete delle utenze domestiche, ecc. ecc. In tali situazioni si è potuta concretizzare il requisito della corrispondenza unica dimora abituale in un dato luogo e quindi è risultato corretto e legittimo procedere anche all'iscrizione anagrafica delle persone abitanti in tali alloggi.
Se tale condizione non sussiste e il camper (o la roulotte) è in condizione di circolare liberamente, impedendo quindi di individuare il luogo fisico di dimora abituale, si dovranno utilizzare i criteri per la registrazione anagrafica utilizzati per le persone senza fissa dimora.
In tal caso gli interessati dovranno eleggere domicilio, fornendo, al momento della richiesta di iscrizione, all’ufficio di anagrafe gli elementi necessari allo svolgimento degli accertamenti atti a stabilire l’effettiva sussistenza del domicilio (articolo 3 terzo comma Legge 24 dicembre 1954, n. 1228).
L’indirizzo da indicare sarà il luogo di domicilio (in questo caso il terreno privato ove sosta la roulotte), se l’interessato è in grado di fornire tale indicazione; diversamente dovrà essere iscritto nell’area di circolazione fittizia, appositamente istituita per le persone senza fissa dimora.
Questo per sistemare la posizione anagrafica dei genitori.
Se la minore non ha ancora un tutore nominato dal Tribunale potrebbe esserci un affidamento temporaneo. Pertanto la persona a cui la minore è affidata dovrà richiedere la mutazione anagrafica.
Se non c'è nessun decreto di affidamento provvisorio o se la nomina del tutore dovesse ritardare la soluzione è il provvedimento di mutazione d'ufficio da parte dell'ufficiale d'anagrafe del Comune ove la struttura è presente. Dovrà essere quindi attivato con una segnalazione ex. articolo 16 del dPR 30 maggio 1989, n. 223.
Nel frattempo non si può procedere ad una sua cancellazione anagrafica e rimane iscritta dove è.
3 marzo 2022 Andrea Dallatomasina
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