Nota di variazione IVA

Risposta del Dott. Federico Gavioli

Quesiti
di Gavioli Federico
04 Marzo 2022

Nel corso del 2021 abbiamo dovuto emettere una nota di credito fuori campo iva art.26 DPR 633/72, in quale campo va indicata nella dichiarazione iva/2022?

Risposta

La nota di variazione Iva può essere in aumento (nota di addebito) o in diminuzione (nota di accredito) e che può dipendere da un mero errore di individuazione dell’imponibile o dell’imposta o dal verificarsi di eventi successivi che incidono, comunque, sulla determinazione del debito verso l’amministrazione finanziaria.

Quando si parla di note di variazione Iva la normativa di riferimento è contenuta all’interno dell’articolo 26,  del DPR n. 633/72

L'art. 26, DPR 633/72,  elenca esplicitamente ed in maniera tassativa quali sono i casi in cui è giustificabile l'emissione di una nota di credito:

  • dichiarazione di nullità , annullamento, revoca, risoluzione, rescissione e simili,
  • mancato pagamento in tutto o in parte a causa di procedure concorsuali o di procedure esecutive individuali rimaste infruttuose o a seguito di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato ai sensi dell'articolo 182-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, ovvero di un piano attestato ai sensi dell'articolo 67, terzo comma, lettera d), del medesimo regio decreto n. 267 del 1942, pubblicato nel registro delle imprese
  • in conseguenza dell'applicazione di abbuoni o sconti previsti contrattualmente,
  • nella pratica, anche per tutte quelle operazioni connesse ad errori di consegna, a danni sulla merce dietro accordo fra le parti ecc...

Nel quadro VE, della dichiarazione IVA 2022, periodo di imposta 2021, trovano spazio tutte le operazioni attive effettuate dal contribuente. Siano esse imponibili, non imponibili o esenti. Ovvero tutte le operazioni che concorrono alla formazione del suo “volume d’affari“.

Le operazioni da indicare all’interno del quadro VE sono suddivise in funzione della diversa tipologia. Classificate per aliquote ed indicate tenendo conto delle variazioni di cui all’articolo 26 del DPR n. 633/72. Cioè indicando le operazioni effettuate al netto delle corrispondenti note di variazione in diminuzione o al lordo delle note di variazione in aumento.

Nei righi da VE20 a VE23 in corrispondenza di tali righi vanno riportati nella prima colonna, gli importi delle operazioni imponibili, distinti per aliquota d’imposta, per le quali si sia verificata l’esigibilità dell’imposta nell’anno 2021 annotate o da annotare nel registro delle fatture emesse (art. 23) e/o nel registro dei corrispettivi (art. 24), tenendo conto delle variazioni,  di cui all’art. 26 registrate per lo stesso anno.

28 febbraio 2022           Federico Gavioli

 

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