Verifiche ex art. 48-bis, D.P.R. n. 602/1973

Risposta del Dott. Federico Gavioli

Quesiti
di Gavioli Federico
02 Marzo 2022

Si chiede se, nel caso di pagamento ad un soggetto di più fatture il cui importo totale superi i 5 mila euro, occorre procedere alla verifica di equitalia anche se hanno CIG diverso.

Risposta

A partire dal 1° settembre 2021 ha ripreso vita l'obbligo per i contribuenti di provvedere ai pagamenti delle cartelle esattoriali  e ciò ha conseguentemente riattivato l'attività di verifica da parte delle Amministrazioni Pubbliche, all'atto del pagamento, della regolarità fiscale,  ai sensi dell'art.  48-bis, D.P.R. n. 602/1973.

Le disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni sono dettate dall’articolo 48-bis, D.P.R.  602/1973, in base al quale le Pa e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a 5mila euro (il precedente limite era di 10mila euro), verificano, anche telematicamente, se il beneficiario è inadempiente all’obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento e segnalano la circostanza all’agente della riscossione competente per territorio, per l’esercizio dell’attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Le relative disposizioni di attuazione sono state dettate dal decreto Mef  n. 40,  del 18 gennaio 2008.

La norma, introdotta ad opera del D.L. n. 262/2006 con lo scopo di tutelare le finanze pubbliche, prevede che un soggetto creditore della Pubblica Amministrazione possa ricevere il pagamento solamente se non ha crediti iscritti a ruolo scaduti e non pagati di importo superiore a 5.000 euro (limite introdotto  dall'art. 1, comma 986,  Legge n. 205/2017).

Al ricorrere di tale circostanza, viene sospeso il pagamento e si attiva una procedura che consente all'Agenzia delle entrate - Riscossione di pignorare il credito stesso presso il terzo ente debitore.

La Ragioneria generale dello Stato, con la circolare n. 13, del 21 marzo 2018,  ricorda che deve ritenersi in contrasto con la disciplina dell’articolo 48-bis il frazionamento dei pagamenti, la cui finalità ben può essere di natura elusiva.

Alla luce del divieto di artificioso frazionamento:

  • nessuna rilevanza può avere un’istanza del beneficiario finalizzata a dilazionare nel tempo il pagamento a fronte di un credito unitario;
  • allo stesso modo, è da ritenersi senza effetto l’esigenza dell’amministrazione, in presenza di una liquidazione unica, di procedere a una suddivisione dei pagamenti.

Si ritiene, pertanto, che il riferimento al CIG differente sia irrilevante ai fini dei controlli ex art. 48-bis del DPR 602/1973 nei confronti dello stesso soggetto.

24 febbraio 2022           Federico Gavioli 

 

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