Semplificazione della dichiarazione annuale dei sostituti d’imposta: modifiche al provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate n. 25978 del 31 gennaio 2025
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Risposta del Dott. Mario Petrulli
QuesitiQuesto Ente, dopo aver rilevato un abuso edilizio di una casa di civile abitazione, realizzata in assenza di permesso di costruire, ha emesso ordinanza di demolizione. Avverso tale provvedimento il privato interessato ha promosso un ricorso al TAR.
Si chiede se il Comune, trascorsi i 90 giorni dalla notifica dell'ordinanza, anche in pendenza di ricorso al TAR, può comminare la sanzione amministrativa.
Presumendo che la sanzione cui fa riferimento il quesito sia quella di cui all’art. 31, comma 4 bis, del Testo Unico Edilizia (DPR n. 380/2001), la mera proposizione del ricorso non è ostativa alla relativa adozione.
Tale affermazione trova il suo fondamento nella giurisprudenza: infatti, il TAR Lazio, Roma, sez. I quater, nella sent. n. 1355 del 10 febbraio 2012, ha ritenuto che il meccanismo di automaticità di cui all’art. 31 (ordinanza – inottemperanza nei 90 giorni – acquisizione al patrimonio comunale e adozione sanzione amministrazione) rende “irrilevante” la “pendenza del gravame avverso l’ordinanza di demolizione”, visto che l’art. 31 non prevede la circostanza dell’impugnazione quale ostativa all’esplicazione degli effetti conseguenti all’inottemperanza.
Tuttavia, se nel ricorso l’interessato ha presentato istanza di sospensiva ed il giudice amministrativo l’ha concessa, la sanzione pecuniaria non potrà adottarsi, perché verrebbe meno il presupposto della sanzione pecuniaria: non essendo efficace l’ordinanza di demolizione, l’interessato non sarà considerato inottemperante alla demolizione e, quindi, non sarà assoggettabile alla sanzione pecuniaria di cui al comma 4 bis del citato art. 31.
22 febbraio 2022 Mario Petrulli
Agenzia delle Entrate – Provvedimento 3 giugno 2025, Prot. n. 241540/2025
Corte Costituzionale – Sentenza 30 maggio 2025, n. 76 e comunicato stampa
Risposta della Dott.ssa Elena Turci
Consiglio di Stato, Sezione III - Sentenza 8 maggio 2025, n. 3914
Risposta dell'Avv. Mario Petrulli
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