Nessuna esenzione Imu per i fabbricati merce locati anche per pochi giorni nell’anno
Corte di Cassazione - ordinanza n. 10394/2025
Risposta dell'Avv. Lorella Martini
QuesitiPer le particelle individuate con l'ordinanza "C" - post sisma 2009 -, ovvero immobili inagibili, il decreto prevedeva l'esenzione del pagamento dell'Imu dal 01/01/12 al 31/12/14.
C'è stata una proroga in merito oppure dal 01/01/2015 sono soggetti al pagamento dell'imposta?
A livello nazionale, gli interventi fiscali a seguito del sisma del 2009 sono disciplinati dal D.L. n. 39/2009, su cui è intervenuto in un secondo momento il D.L. n. 16/2012 che con l’art. 4, comma 5-octies ha inserito all'art. 6 del predetto d.l. n.39/2009 2009, il comma 1bis che così recita:
"I redditi dei fabbricati, ubicati nelle zone colpite dal sisma del 6 aprile 2009, purché distrutti od oggetto di ordinanze sindacali di sgombero in quanto inagibili totalmente o parzialmente, non concorrono alla formazione del reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle società, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati medesimi. I fabbricati di cui al periodo precedente sono, altresì', esenti dall'applicazione dell'imposta municipale propria di cui all' articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e successive modificazioni, fino alla definitiva ricostruzione e agibilità dei fabbricati stessi" .
La normativa statale, pertanto, prevede l’esenzione dall’IMU sino alla definitiva ricostruzione o agibilità.
23 febbraio 2022 Lorella Martini
Corte di Cassazione - ordinanza n. 10394/2025
Commissario straordinario ricostruzione post sisma 2016 - Ordinanza speciale 11 aprile 2025, n. 110
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti – Decreto 22 aprile 2025
Risposta del Dott. Ennio Braccioni
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