Risposta di Andrea Dallatomasina
QuesitiIl comune ha ricevuto solo oggi, con notevole ritardo, la notifica di cancellazione di un cittadino dal comune di Roma con decorrenza 08/01/2022.
In data 14/02/2022 però, l’Ente ha rilasciato al cittadino la carta di identità.
Come gestire la situazione? Si deve annullare la CIE, in quanto contiene una notizia falsa, e richiedere il nulla osta all’altro Conune?
L’articolo 3 del Regio Decreto 18 giugno 1931, n. 773, dispone "Il Sindaco è tenuto a rilasciare alle persone aventi nel Comune la loro residenza o la loro dimora una carta di identità conforme al modello stabilito dal Ministro dell'Interno".
Per legge, quindi, competente al rilascio della carta di identità è sia il Sindaco del Comune di residenza, sia il Sindaco del Comune di dimora.
Ora nel caso in esame, si ritiene che la carta d’identità non debba essere annullata in quanto il vs. comune potrebbe essere considerato comune di dimora.
La dimora può essere definita come "il luogo in cui una persona si trova anche non abitualmente" e si distingue dal luogo in cui una persona si trova abitualmente (dimora abituale), che coincide con la "residenza". A sua volta il concetto di "dimora" si distingue da quello di "luogo di transito" o di passaggio, che presuppone una permanenza talmente breve e occasionale da non poter essere considerata "dimora".
Non sussistono norme legislative, né regolamentari che disciplinino le condizioni e le modalità relative all’emissione della carta d’identità a cura del Comune di dimora, ma è il caso di evidenziare che il Ministero dell’Interno, in risposta ad un quesito, a mezzo nota n. 02005460/15100/15861 del 6 ottobre 2003, ha rilevato che “La possibilità di rilascio della carta d’identità, previa acquisizione di apposita delega del comune di residenza, deve essere concessa, per agevolare il cittadino in caso di effettiva necessità, solo in presenza di gravi motivi, atteso che il concetto di dimora coincide in Italia con quello di residenza e che la stessa non si sostanzia con la semplice presenza occasionale del cittadino allo sportello”.
Infine ricordo che, con il subentro in ANPR, quello che nella prassi viene definito "nulla osta" non è in realtà previsto da nessuna norma, neppure nel caso di rilascio della carta di identità cartacea.
In caso di rilascio di carta di identità a cittadino non residente il comune di rilascio richiedeva al comune di iscrizione anagrafica la conferma delle generalità del richiedente nonché il possesso o meno di una carta di identità in corso di validità.
La presenza di eventuali cause ostative all'espatrio, se conosciuta e comunicata dal comune di iscrizione in ogni caso ha il solo scopo di "rendere edotto" il richiedente la carta che delle responsabilità che si assume in caso di dichiarazione mendace.
A norma dell'articolo 1 del dPR 6 agosto 1974, n. 649, infatti l'interessato che intenda giovarsi dell'equipollenza della carta di identità al passaporto deve sottoscrivere, in sede di richiesta della carta di identità, apposita dichiarazione di non trovarsi in alcuna delle cause ostative al rilascio del passaporto.
Il funzionario incaricato al rilascio della carta di identità deve accettare tale dichiarazione.
I principi sopra esposti valgono anche per il rilascio della carta di identità elettronica.
Oggi che tutti i comuni sono subentrati in ANPR le informazioni in merito al possesso di una precedente carta ancora in corso di validità e la corrispondenza delle generalità può essere effettuata direttamente dal comune di rilascio della CIE senza necessità di interpellare preventivamente il comune di iscrizione anagrafica, evitando quindi di richiedere il “nulla-osta” al comune di residenza.
Ovviamente occorrerà comunicare al comune di residenza l’emissione della carta d’identità.
Pertanto, riassumendo, se si ravvisa la competenza al rilascio della carta d’identità di un cittadino non residente ed entrambi i comuni (di residenza e di dimora) sono subentrati in ANPR non occorre alcuna conferma dati ma richiesta e dichiarazione assenza cause ostative al rilascio della carta d’identità elettronica valida per l’espatrio da parte del richiedente.
Ovviamente in caso di rilascio andrà inviata una comunicazione al Comune di residenza (per aggiornamento della banca dati locale) in cui si avvisa del rilascio della carta d’identità al cittadino.
Ritengo che il cartellino non debba più essere inviato in quanto già disponibile sul portale CIE.
23 febbraio 20221 Andrea Dalatomasina
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