La mediazione tributaria enti locali

Servizi Comunali Contenzioso tributario
di Catania Luciano
19 Dicembre 2017

LA MEDIAZIONE TRIBUTARIA ENTI LOCALI

Luciano Catania

 

Il Decreto Legge n. 50/2017, entrato in vigore lo scorso 24 aprile, ha elevato a cinquantamila euro la soglia sotto la quale è obbligatorio l’istituto del reclamo, con eventuale mediazione, relativamente alle controversie instaurabili per atti impugnabili di fronte alla Commissione Tributaria Provinciale, notificati a decorrere dal primo gennaio 2018.

Dal prossimo anno, quindi, quasi tutti gli atti tributari emessi da un ente locale potranno essere impugnati davanti al giudice tributario solo dopo la presentazione del reclamo e l’esperimento di un tentativo di mediazione.

Per tutti gli atti notificati entro il 2017, anche se il ricorso è proposto nel 2018, si continuerà ad applicare la previgente soglia di ventimila euro.

Il “reclamo e la mediazione”, in materia tributaria, sono stati introdotti con l’art. 39, comma 9, del d.l. n. 98 del 6 luglio 2011, convertito con modificazioni dalla legge n. 111 del 15 luglio 2011, quali misure deflattive del contenzioso, da esperire preliminarmente alla presentazione del ricorso.

Il reclamo ha la funzione di provocare un tentativo di mediazione inaugurando una fase pregiurisdizionale (pre trial).

Il d.l. n. 98/2011 limitava gli istituti del reclamo e della mediazione solo alle controversie di valore non superiore a ventimila euro, per atti emessi dall’Agenzia delle entrate.

In questa fattispecie, il ricorso produce anche gli effetti del reclamo e può contenere una proposta di mediazione, con la rideterminazione della pretesa.

Tale procedura è stata oggetto di critiche perché non è stato previsto un soggetto terzo ed imparziale di fronte al quale celebrare il tentativo di mediazione e perché potrebbe dare un vantaggio processuale all’Ente impositore che è messo nelle condizioni di conoscere anticipatamente le argomentazioni del ricorrente e le sue possibili concessioni all’altra parte. Il ricorrente ha la facoltà (e non l’obbligo) d’inserire nell’istanza anche una proposta di mediazione.

Inizialmente la mancata presentazione del reclamo (con o senza proposta di mediazione), era sanzionata con la dichiarazione d’inammissibilità del ricorso, rilevabilità d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio.

La Corte Costituzionale (sentenza 16 aprile 2014, n. 98) ha sancito che la giurisdizione condizionata (qual è il reclamo) non deve rendere eccessivamente difficoltoso il ricorso alla giustizia e, in particolare, deve contenere l’onere nella misura meno gravosa possibile, operando un congruo bilanciamento tra l’esigenza di assicurare la tutela dei diritti e le altre esigenze che il differimento dell’accesso alla stessa intende perseguire.

Con la L. n. 147/2013, il legislatore ha corretto il precedente disposto, sancendo che la presentazione del reclamo è condizione di procedibilità del ricorso e non di sua inammissibilità.

In caso di deposito del ricorso prima del decorso del termine di novanta giorni, l’ente impositore, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l’improcedibilità dello stesso ed il presidente della C.T.P., se rileva l’improcedibilità, rinvia la trattazione per consentire la mediazione.

 

19 dicembre 2017

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