Membro di commissione concorso con partita IVA e eventuale fattura per compenso
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Pietro Salomone
QuesitiDobbiamo emettere il bando per la nomina della commissione per la qualità architettonica e il paesaggio, possiamo mettere come requisito che i professionisti non devono avere il proprio studio nel Comune?
Il principio generale della più ampia partecipazione alle gare pubbliche, ribadito dall’art. 83 comma 2 del D.lgs. n. 50 del 2016, è volto a favorire la massima tutela della concorrenza e l’interesse pubblico alla selezione dell’impresa più idonea.
L’art.83 infatti prevede che i requisiti e le capacità (economico-finanziarie e tecnico professionali) “sono attinenti e proporzionati all’oggetto dell’appalto, tenendo presente l’interesse pubblico ad avere il più ampio numero di potenziali partecipanti, nel rispetto dei principi di trasparenza e rotazione.
Pertanto in linea anche con la sentenza del Consiglio di Stato sez. V 24 gennaio 2020 n. 607, a fronte di più possibili interpretazioni di una clausola della lex specialis di gara (una avente quale effetto l’esclusione dalla gara e l’altra tale da consentire la permanenza del concorrente), non può legittimamente aderirsi all’opzione che, ove condivisa, comporterebbe l’esclusione dalla gara, dovendo essere favorita l’ammissione del più elevato numero di concorrenti, in nome del principio del favor partecipationi se dell’interesse pubblico al più ampio confronto concorrenziale.
Alla luce di quanto sopra si ritiene che il requisito che i professionisti non devono avere il proprio studio nel Comune sia una clausola in contrasto con la disciplina del Codice dei Contratti D.lgs. 50/2016.
15 febbraio 2022 Pietro Salomone
Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2150, sintomo n. 2224
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta del Dott. Eugenio De Carlo
Risposta del Dott. Antonio Cazzaniga
Il reato di appropriazione indebita e quello di peculato
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