Affidamento diretto servizio pulizia uffici comunali

Risposta del Dott. Pietro Salomone

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Visto l'articolo 1 (in particolare i commi 1 e 4) del decreto del presidente del consiglio dei ministri 24 dicembre 2015 emanato ai sensi dell’articolo 9, comma 3, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, si richiede se è possibile affidare annualmente il servizio di pulizia dei locali del palazzo municipale, di un importo complessivo inferiore a 5.000,00, mediante affidamento diretto senza ricorso al MEPA (CONSIP) ai sensi del comma 450 articolo 1 della legge 296/2006 e del comma 1 dell’articolo 37 del D.Lgs. n. 50/2016.

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Risposta

Essendo un servizio inferiore ai 5.000 euro non è neanche richiesto l’acquisto mediante i mercati elettronici (MePA) come previsto dall’art. 1, comma 130 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che infatti ha modificato l'art. 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che prevede: “Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure ”.

Pertanto alla luce di quanto sopra si potrà procedere, ai sensi delle Linee Guida ANAC 4.4.1, anche mediante “apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata”.

Occorre però che sia rispettato il principio della rotazione. Il Principio di rotazione ha infatti l’obiettivo di evitare la formazione di rendite di posizione e persegue l’effettiva concorrenza, poiché consente la turnazione tra i diversi operatori nella realizzazione del servizio, consentendo alla P.A. di cambiare per ottenere un miglior servizio (Cons. Stato, VI, 4 giugno 2019, n. 3755).

14 febbraio 2022           Pietro Salomone

 

Per i clienti Halley: ricorrente QS n. 2145, sintomo n. 2219


Scritto il 17/02/2022 , da Salomone Pietro

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