Utilizzo prestazioni di lavoro di un dipendente comunale in servizio presso altro Comune limitrofo

Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi

Quesiti
di Savazzi Angelo Maria
17 Febbraio 2022

Il Comune ha necessità di utilizzare prestazioni di lavoro di un dipendente comunale in servizio presso altro Comune limitrofo. Entrambi i Comuni hanno una popolazione inferiore a 5.000 abitanti ma sembrerebbe escludersi la possibilità di utilizzo del comma 557 della Legge 311/2004 in quanto il dipendente, pur provenendo da una graduatoria concorsuale a tempo pieno, ha un contratto part-time 66,66% (24 ore settimanali).

Anche la convenzione ex art. 14 CCNL 2004 sembrerebbe una soluzione inapplicabile in quanto l'Ente di provenienza, datore di lavoro, pur avendo già espresso il proprio nulla osta per 6 ore settimanali e per 6 mesi, non è disponibile alla stipula di convenzione in tal senso, probabilmente per non accollarsi l'onere di anticipare le spese per le ore aggiuntive che l'Ente scrivente dovrebbe poi rimborsare.

Posto che l'art.92, comma 1, seconda parte, del D. L.gs.vo n.267/2000 prevede che "I dipendenti degli enti locali a tempo parziale, purché autorizzati dall'amministrazione di appartenenza, possono prestare attività lavorativa presso altri enti", quale soluzione potrebbe applicarsi al caso di specie?

Inoltre si fa presente che il dipendente, che come già detto presta servizio per 24 ore settimanali nell'Ente di provenienza, presta inoltre anche servizio per 6 ore settimanali presso un terzo Comune. È corretto quindi affermare che residuano esclusivamente 6 ore da autorizzare/prestare al nostro comune oppure può applicarsi il limite generale delle 48 ore settimanali?

Risposta

La possibilità di applicare l’art. 92, comma 1, del TUEL è condizionata all’autorizzazione dell’amministrazione di appartenenza, così come la convenzione ex art. 14 CCNL 2004 implica che vi sia un accordo tra le due amministrazioni che non può certo essere imposto; lo stesso art. 14 richiede la convenzione e il “previo assenso dell’ente di appartenenza”. Il comma 557 dell’art. 1 della legge 311/2004 si applica ai dipendenti a tempo pieno per cui non è ipotizzabile l’utilizzo nel contesto cui si riferisce il quesito.

Per i dipendenti a tempo parziale, l’utilizzo dello “scavalco condiviso” può avvenire “per una parte del tempo di lavoro d’obbligo”, per cui è corretto quanto riportato nell’ultimo quesito. Nell’ipotesi, invece, consentita dal comma 557 citato, si darebbe luogo ad un contratto di lavoro completamente sganciato da quello con l’amministrazione di appartenenza del dipendente che consentirebbe di arrivare complessivamente alle 48 ore settimanali; ma non è applicabile al caso prospettato nel quesito.

14 febbraio 2022           Angelo M. Savazzi

 

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