Straordinario elettorale e funzioni di segretario ai seggi
Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
Risposta dell'Avv. Elena Conte
QuesitiVorrei sapere come comportarmi con gli straordinari effettuati dai vigili nel caso specifico: se dovesse succedere che gli stessi li svolgono non tenendo conto della pausa di mezz'ora, facendo più di 6 ore lavorative consecutive, perché sono su un incidente, l'ente come deve comportarsi?
Relativamente alla particolare problematica esposta, si ritiene opportuno evidenziare che l’art.26 del CCNL del 21.5.2018, in coerenza con le previsioni del D.Lgs.n.66/2003, configura la pausa come obbligatoria in presenza di una prestazione di lavoro giornaliera che ecceda le sei ore, qualunque sia la ragione giustificativa di tale prolungata durata dell’orario di lavoro.
Un’eventuale e limitata deroga all’obbligo della pausa, sotto il solo profilo della durata, è consentita solo nelle specifiche fattispecie considerate nell’art.13 del CCNL del 9.5.2006 in materia di buono pasto:
Art. 13 - Disposizioni in materia di buoni pasto
1. Nell’ambito della complessiva disciplina degli artt. 45 e 46 del CCNL del 14.9.2000, gli enti individuano, in sede di contrattazione decentrata integrativa, quelle particolari e limitate figure professionali che, in considerazione dell’esigenza di garantire il regolare svolgimento delle attività e la continuità dell’erogazione dei servizi e anche dell’impossibilità di introdurre modificazioni nell’organizzazione del lavoro, con specifico riferimento a quelli connessi all’area della protezione civile, all’area della vigilanza e all’area scolastica ed educativa ed alla attività delle biblioteca, fermo restando l’attribuzione del buono pasto, possono fruire di una pausa per la consumazione dei pasti di durata determinata in sede di contrattazione decentrata integrativa, che potrà essere collocata anche all’inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro.
Per completezza informativa, si ricorda anche che la medesima pausa non può essere neppure soppressa o dichiarata rinunciabile dalla contrattazione integrativa (non figurando questo profilo tra le materie ad essa demandate dal CCNL) o da atti unilaterali dell’Ente (per evidente contrasto con la legge e con il contratto collettivo nazionale di lavoro).
Da quanto sopra, consegue, pertanto, che la sussistenza di un autonomo spazio decisionale (fermo restando che la pausa non può essere soppressa o rinunciata) utilizzabile da ogni ente in relazione alla particolare natura di talune prestazioni di lavoro, consente di andare ad individuare quelle particolari figure professionali che sono tenute a svolgere la loro prestazione lavorativa con modalità diverse da quelle indicate dalla norma di riferimento, senza alcun automatismo di sorta.
Da ciò si ricava che non è elemento sufficiente la sola appartenenza all'area, bensì è necessario l'intervento dell'amministrazione che dovrà determinarsi in tal senso qualora abbia adottato, nell'ambito della propria autonomia organizzativa, una particolare articolazione dell'orario di servizio tale da poter essere ricompresa nelle ipotesi previste dalla normativa contrattuale.
14 febbraio 2022 Elena Conte
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Risposta del Dott. Massimo Monteverdi
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