Esposizione punto 804 CU importo ritenuta mancato preavviso corrisposto a eredi
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
Risposta del Dott. Angelo Maria Savazzi
QuesitiAbbiamo assunto il responsabile dell'area urbanistica al 50%, in quanto libero professionista. Abbiamo fatto la valutazione delle posizioni organizzative e definito l'ammontare dell'indennità. Dobbiamo corrisponderla al 50% o possiamo corrisponderla al 100%? Il tecnico e anche l'Amministrazione ritengono che vada corrisposta al 100% in quanto una riduzione dell'orario non comporta una riduzione di responsabilità.
Il valore della retribuzione di posizione da corrispondere deve essere proporzionato alla percentuale di prestazione lavorativa prevista, quindi al 50%.
Si tratta di un principio generale che trova riscontro anche nelle norme contrattuali e negli orientamenti applicativi ARAN (CFL40 del 3.4.2019, CFL49 del 3.4.2019).
L’art. 53, comma 3, del CCNL funzioni locali 21.5.2018 nel consentire ai comuni privi di dirigenza “in relazione alle specifiche esigenze organizzative derivanti dall’ordinamento vigente” di individuare “le posizioni organizzative che possono essere conferite anche al personale con rapporto a tempo parziale di durata non inferiore al 50% del rapporto a tempo pieno”, stabilisce in modo inequivocabile che “Il principio del riproporzionamento del trattamento economico trova applicazione anche con riferimento alla retribuzione di posizione”. Il riproporzionamento è un principio di carattere generale che governa gli istituti giuridici ed economici del rapporto di lavoro a tempo parziale.
Se si ammettesse che il tempo parziale non determini una riduzione delle responsabilità connesse e quindi sia corretto retribuire per intero la posizione organizzativa si dovrebbe allora pervenire alla conclusione che non possa essere ammesso il tempo parziale per tale tipo di prestazione.
14 febbraio 2022 Angelo M. Savazzi
Per i clienti Halley: ricorrente QP n. 4151, sintomo n. 4262
Risposta della Dott.ssa Ylenia Daniele
INPS – 26 maggio 2025
INAIL – Circolare 20 maggio 2025, n. 29
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