Incarico economo ad assessore nominato responsabile area economico finanziaria

Risposta del Dott. Paolo Dolci

Quesiti
di Dolci Paolo
17 Febbraio 2022

In un Comune con popolazione inferiore a 5000 abitanti, sono state attribuite le funzioni di responsabile dell'area economico-finanziaria ad un componente della Giunta comunale. Può tale responsabile essere nominato Economo, laddove il posto di istruttore dell'ufficio ragioneria risulti vacante? Il regolamento di contabilità dell'Ente, che contiene la sezione relativa alla disciplina del servizio economato stabilisce "Il servizio economato affidato al Responsabile dell'Area Economico - Finanziaria e allo scopo assume la qualifica di economo comunale.

Risposta

L’articolo 53, comma 23 della l. 388/2000 ha consentito ai comuni fino a 3.000 abitanti, in mancanza di figure professionali idonee nell'ambito dei dipendenti, di adottare disposizioni in deroga all'articolo 107 del d.lgs. 267/2000, mirate ad attribuire ai componenti dell'organo esecutivo la gestione degli uffici e il potere di adottare atti di natura tecnica gestionale.

Successivamente la l 448/2001 ha esteso detta facoltà agli enti fino a 5.000 abitanti, senza necessità di dimostrare la mancanza non rimediabile di figure professionali idonee.

Per tale ragione, a stretta lettura del quesito e in base al regolamento di contabilità del Comune, il membro della Giunta comunale a cui risulta affidata l’area economico-finanziaria, ricopre automaticamente la qualifica di economo comunale.

Si suggerisce, ad ogni buon conto, di valutare attentamente la possibilità di una siffatta scelta organizzativa, in quanto viene completamente a mancare l’attività di vigilanza del responsabile del servizio finanziario e la terzietà della Giunta comunale nei rapporti con la Corte dei conti (l’economo, in quanto agente contabile, è assoggettato alla responsabilità connessa al maneggio di denaro pubblico).

Sarebbe maggiormente opportuno identificare quale economo comunale un altro dipendente dell’Ente con qualifica di istruttore, anche al di fuori dell’ufficio ragioneria.

Si ricorda, infine, che con deliberazione n. 219/2015 la Corte dei conti sezione Lombardia ha ritenuto in contrasto con l’ordinamento vigente la prassi di attribuire al Sindaco anche la responsabilità del servizio finanziario dell’Ente e che è illegittimo assegnare la presidenza delle commissioni di concorso agli organi di direzione politica nominati responsabili dei servizi ai sensi dell'articolo 53, comma 23, della l. 388/2000.

11 febbraio 2022           Paolo Dolci

 

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