L’accesso partecipativo e difensivo
Servizi Comunali Privacy PrivacyIl caso
Il TAR Lazio-Roma, sez. II bis, con la recente sentenza n. 159 del 10 gennaio 2022 ha ritenuto legittima la richiesta di accesso decidendo il ricorso presentato da un operatore economico (di natura industriale) in ordine all’ostensione dei documenti e dei dati utilizzati da varie Amministrazioni (ARPA, ASL, Aress, ISSPRA ecc.) per la valutazione del danno sanitario (VDS) nell’ambito di un procedimento di revisione dell’autorizzazione integrata ambientale (AIA), sia ai fini dell’esplicazione del diritto di partecipare al procedimento sia al fine di difendere le proprie posizioni giuridiche soggettive anche nelle sedi giurisdizionali.
Presupposti della sentenza
Ai fini della suddetta decisione di accoglimento del ricorso, il TAR laziale, da un lato, ha richiamato il proprio orientamento in base al quale l’accesso ai documenti amministrativi, “attese le sue rilevanti finalità di pubblico interesse costituisce principio generale dell’attività amministrativa con la conseguenza che le uniche eccezioni possibili al suo esercizio rispondono alla necessità di tutela di superiori interessi pubblici” (TAR Lazio, Roma, Sez. II, 1.04.2021 n. 3936) e, dall’altro, ha rammentato che ai sensi dell’art. 24, comma 7, della legge n. 241/1990 “deve comunque essere garantito ai richiedenti l’accesso ai documenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o per difendere i propri interessi giuridici” (Consiglio di Stato, Sez. V, 23.02.2010 n. 1067, secondo cui l’accesso va garantito “qualora sia funzionale a qualunque forma di tutela sia giudiziale che stragiudiziale, anche prima ed indipendentemente dall’effettivo esercizio di un’azione giudiziale”).
Accesso garantito anche a dati contenuti in data-base
Peraltro, in ordine al legittimo esercizio del diritto di accesso non osta la circostanza che i dati richiesti siano contenuti in database, così da rientrare pienamente nella nozione di “documento amministrativo accessibile, in quanto detenuti dall’Amministrazione nell’ambito della propria attività”, essendo sufficiente che l’amministrazione “estragga i dati richiesti …. senza necessità di fornire l’intera banca dati…” (Consiglio di Stato, 22.06.2020 n. 3981) e senza poter opporre o eccepire - in siffatti casi - alcuna “abnorme” attività di ulteriore elaborazione o insormontabile difficoltà organizzativa che rischierebbe di pregiudicare l’efficienza degli Uffici.
Anonimazzione dei dati sensibili
Infine, è stato osservato che non rileva l’eccezione sulla riservatezza dei dati dei terzi e sulla natura di dati sensibili e sensibilissimi delle informazioni contenute nei documenti richiesti e per la finalità di esercizio di controllo generalizzato dell’attività amministrativa, in quanto prevale l’esigenza documentale, peraltro “bilanciabile” in caso di contrapposizione degli interessi in gioco mediante anonimizzazione dei dati sanitari e di tutti i dati sensibili e sensibilissimi anche con l’ausilio di mezzi informatici.
Le forme dell’accesso agli atti
Sulla base di tali premesse deve essere consentito l’accesso dalle amministrazioni che detengono i dati e i documenti richiesti ai fini partecipativi e/o difensivi di cui alla legge n. 241/1990 a favore dell’operatore interessato, nelle forme della visione e della estrazione di copia, previa anonimizzazione di quelli di natura sensibile o sensibilissima, se non già disponibili in tale forma.
Articolo di Eugenio De Carlo
INPS – 5 giugno 2025
Risposta della Dott.ssa Liliana Palmieri
ANAC – 29 maggio 2025 (Parere di precontenzioso n. 203 del 21 maggio 2025)
Conferenza Unificata – Report seduta ordinaria del 29 maggio 2025
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