Riduzione ai fini IMU/TASI E TARI relativamente a immobili interessati dal sisma

Risposta dell'Avv. Lorella Martini

Quesiti
di Martini Lorella
12 Febbraio 2022

A seguito delle comunicazioni allegate, pervenute oggi al Responsabile dell'Area Contabile da parte del Responsabile dell'Area Tecnica, si  chiede supporto normativo in merito all'inagibilità degli immobili sisma per la riduzione ai fini IMU/TASI E TARI.

Si fa presente che, il comune ha sempre caricato l'agevolazione relativa all'abbattimento dei tributi a far data dall'ordinanza (data di  effettivo sgombero dall'immobile) e che tutti gli accertamenti finora  inviati hanno seguito tale principio.

Pertanto, si chiede una relazione normativa in merito alla problematica sorta, chiarendo se la data di inagibilità vale dall'ordinanza oppure se l'agevolazione si riconosce dalla data del terremoto.

Inoltre, si chiede come operare anche per tutti gli altri contribuenti interessati che hanno provveduto a pagare gli accertamenti. 

Si precisa che sono stati notificati avvisi di accertamento a contribuenti per i quali si era a conoscenza che erano state emesse ordinanze di inagibilità causa sisma, sebbene siano state emanate nei mesi successivi al sisma e i proprietari avevano continuato ad abitare gli immobili.

Per un contribuente invece, l'ordinanza di sgombero è stata emanata successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento e dopo quasi sei anni dall'evento.

Si chiede un parere per entrambi i casi, sia per l'Imu/Tasi che per la Tari.

Risposta

Per quanto attiene all’IMU/Tasi, l’esenzione vale per i fabbricati che risultino distrutti ovvero oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.

Nel primo caso è il contribuente ad essere onerato della presentazione al Comune di dichiarazione relativa alla distruzione o all’inagibilità totale o parziale del fabbricato, mentre, nel secondo caso, la sussistenza di un’ordinanza di sgombero dovrebbe ritenersi sufficiente, trattandosi di circostanza nota per il Comune o, comunque, di circostanza di cui l’Ufficio Tributi può agevolmente venire a conoscenza (è vero però che alcuni Enti locali hanno preteso comunque la dichiarazione del contribuente).

Per fruire dell’esenzione in questione le ordinanze di sgombero dovevano essere adottate, e le dichiarazioni di distruzione o inagibilità dovevano essere presentate, entro il 31 dicembre 2018.

E’ la stessa legge (sempre l’art. 48, comma 16 d.l. 189/2016) a prevedere che l‘esenzione decorra dalla rata scadente il 16 dicembre 2016, il che equivale a dire che l’esenzione decorre dalla data del terremoto.

Qualora dovessimo trovarci in presenza di dichiarazioni di inagibilità ovvero di ordinanze di sgombero successive, l’esenzione IMU/Tasi ai sensi dell’art. 48, comma 16 d.l. 189/2016 non sarebbe dovuta e il contribuente potrebbe fruire solo dell’ordinaria riduzione della base imponibile al 50%.

Nel caso di specie, per un mero errore materiale la dichiarazione di inagibilità non è intervenuta tempestivamente e pertanto al contribuente dovrà essere riconosciuta l’esenzione IMU/Tasi a decorrere dalla rata del 16.12.2016.

Qualora il Comune non avesse operato conformemente a quanto sopra descritto, potrà annullare gli avvisi di accertamento emessi o, qualora pagati dal contribuente, provvedere al rimborso.

Quanto alla TARI, si ricorda che sono soggetti a tassazione solo i locali e le aree che sono idonei alla formazione dei rifiuti e cioè quelli nei quali vi è la presenza continuativa dell’uomo: pertanto, gli immobili inagibili o inaccessibili possono ritenersi esclusi dall’imposizione, subordinatamente alla presentazione di apposita dichiarazione da parte del contribuente. Nel caso di ordinanza di sgombero (per inacessibilità o inagibilità) il contribuente non dovrebbe essere tenuto a presentare alcuna dichiarazione per fruire dell’agevolazione (per quanto anche in questo caso molti Comuni la ritengano necessaria) ma dovrebbe comunque presentare la denuncia di variazione indicando la nuova dimora.

9 febbraio 2022             Lorella Martini

 

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