Per quanto attiene all’IMU/Tasi, l’esenzione vale per i fabbricati che risultino distrutti ovvero oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibili totalmente o parzialmente.
Nel primo caso è il contribuente ad essere onerato della presentazione al Comune di dichiarazione relativa alla distruzione o all’inagibilità totale o parziale del fabbricato, mentre, nel secondo caso, la sussistenza di un’ordinanza di sgombero dovrebbe ritenersi sufficiente, trattandosi di circostanza nota per il Comune o, comunque, di circostanza di cui l’Ufficio Tributi può agevolmente venire a conoscenza (è vero però che alcuni Enti locali hanno preteso comunque la dichiarazione del contribuente).
Per fruire dell’esenzione in questione le ordinanze di sgombero dovevano essere adottate, e le dichiarazioni di distruzione o inagibilità dovevano essere presentate, entro il 31 dicembre 2018.
E’ la stessa legge (sempre l’art. 48, comma 16 d.l. 189/2016) a prevedere che l‘esenzione decorra dalla rata scadente il 16 dicembre 2016, il che equivale a dire che l’esenzione decorre dalla data del terremoto.
Qualora dovessimo trovarci in presenza di dichiarazioni di inagibilità ovvero di ordinanze di sgombero successive, l’esenzione IMU/Tasi ai sensi dell’art. 48, comma 16 d.l. 189/2016 non sarebbe dovuta e il contribuente potrebbe fruire solo dell’ordinaria riduzione della base imponibile al 50%.
Nel caso di specie, per un mero errore materiale la dichiarazione di inagibilità non è intervenuta tempestivamente e pertanto al contribuente dovrà essere riconosciuta l’esenzione IMU/Tasi a decorrere dalla rata del 16.12.2016.
Qualora il Comune non avesse operato conformemente a quanto sopra descritto, potrà annullare gli avvisi di accertamento emessi o, qualora pagati dal contribuente, provvedere al rimborso.
Quanto alla TARI, si ricorda che sono soggetti a tassazione solo i locali e le aree che sono idonei alla formazione dei rifiuti e cioè quelli nei quali vi è la presenza continuativa dell’uomo: pertanto, gli immobili inagibili o inaccessibili possono ritenersi esclusi dall’imposizione, subordinatamente alla presentazione di apposita dichiarazione da parte del contribuente. Nel caso di ordinanza di sgombero (per inacessibilità o inagibilità) il contribuente non dovrebbe essere tenuto a presentare alcuna dichiarazione per fruire dell’agevolazione (per quanto anche in questo caso molti Comuni la ritengano necessaria) ma dovrebbe comunque presentare la denuncia di variazione indicando la nuova dimora.
9 febbraio 2022 Lorella Martini
Per i clienti Halley: ricorrente QI n. 841, sintomo n. 886